La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14778/2022, stabilisce che le spese sostenute in occasione di trattative intervenute con clienti e fornitori e riguardanti il vitto e l’alloggio di quest’ultimi non sono qualificabili come spese di pubblicità bensì come spese di rappresentanza, con tutti i limiti del caso.
Questo in quanto le spese in questione non hanno alcuna finalità incrementativa delle vendite, ma vengono sostenute unicamente per aumentare il prestigio dell’impresa, essendo volte ad accrescerne notorietà e immagine.