Leggendo la bozza del Decreto Legge “Sostegni-ter”, in attesa della pubblicazione, notiamo un nuovo (piccolo) contributo, che spetta (dovrebbe spettare) alle attività con i seguenti codici ATECO:
– 47.19: Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati,
– 47.30: Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione,
– 47.43: Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video
– 47.5: Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
– 47.6: Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
– 47.71: Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
– 47.72: Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle
– 47.75: Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria
– 47.76: Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria
– 47.77: Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria
– 47.78: Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano)
– 47.79: Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
– 47.82: Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
– 47.89: Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
– 47.99: Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati (porta a porta e distr. automatici)
I requisiti per richiederlo sono i seguenti:
- Ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro:
- Riduzione del fatturato 2021 pari o superiore al 30% rispetto al 2019;
- Attività svolta nel territorio dello Stato, non essere in liquidazione o soggette a “procedure” o in difficoltà ante-pandemia;
- No sanzioni interdittive a carico dell’impresa.
I contributi verranno quantificati col solito meccanismo di calcolo, stavolta considerando la differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.
Le percentuali di “sostegno” saranno pari al:
– 60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;
– 50% per i soggetti con ricavi 2019 tra 400.001 e 1.000.000 di euro;
– 40% per i soggetti con ricavi 2019 tra 1.000.001 e 2.000.000 di euro.
Considerando l’esiguità delle risorse, se non dovessero bastare per tutti, il contributo potrebbe essere ridotto proporzionalmente, tenendo conto delle fasce di ricavi.
Modalità, indicazioni operative, istanza e termini saranno resi noti con provvedimento del MISE.