Con l’arrivo delle ferie agostane, l’Amministrazione finanziaria si concede – almeno formalmente – una pausa. Dal 1° agosto al 4 settembre, infatti, trova applicazione la sospensione estiva di una serie di termini che regolano rapporti delicati tra contribuenti e fisco, con particolare riguardo a controlli, comunicazioni e adempimenti. Ma attenzione: non è esattamente un blackout amministrativo, bensì una pausa regolata nei minimi dettagli, dove la vacanza è più teorica che reale.

Invii sospesi: il fisco rallenta, ma non si ferma

Il D.Lgs. n. 1/2024, all’art. 10, ha codificato due periodi di sospensione delle attività di notifica dell’Agenzia delle Entrate: il mese di agosto e quello di dicembre. Durante questi mesi, non possono essere inviati, salvo casi di urgenza o indifferibili:

  • comunicazioni di esito dei controlli automatizzati (art. 36-bis, DPR 600/73 e art. 54-bis, DPR 633/72),
  • comunicazioni relative a controlli formali (art. 36-ter, DPR 600/73),
  • liquidazioni di imposte sui redditi a tassazione separata,
  • lettere di compliance (art. 1, commi 634-636, L. 190/2014).

La circolare n. 9/E/2024 precisa che, in presenza di rischi concreti per la riscossione (si pensi ad esempio al decorso dei termini di prescrizione), tali limitazioni possono essere superate. È una previsione equilibrata, che tutela l’interesse pubblico senza compromettere i diritti del contribuente.

Avvisi bonari: sospesi anche i pagamenti, ma con criterio

Sempre dal 1° agosto al 4 settembre, la normativa prevede anche la sospensione dei termini per il pagamento degli avvisi bonari, cioè delle comunicazioni derivanti da controlli automatici, formali e liquidazioni di imposte a tassazione separata (art. 7-quater, D.L. 193/2016).

Il termine per il pagamento – oggi 60 giorni, esteso dal 2025 per effetto del D.Lgs. 108/2024 – viene letteralmente“congelato” durante la sospensione. Se il termine ha già iniziato a decorrere, si blocca e riprende il 5 settembre; se deve ancora iniziare, slitta direttamente.

Un esempio? Una comunicazione ricevuta il 25 luglio vedrà i suoi 60 giorni interrompersi il 1° agosto per poi ripartire dopo il 4 settembre.

Termini processuali: la classica sospensione feriale

La storica Legge 742/1969 prevede inoltre la sospensione dal 1° al 31 agosto dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie e amministrative, incluso il contenzioso tributario. Il calcolo dei giorni si interrompe durante il periodo di sospensione e riprende a settembre. Non si tratta di una proroga, ma di una vera e propria interruzione temporale.

Versamenti e richieste di documenti: differimenti selettivi

L’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006 dispone che, dal 1° al 20 agosto, tutti i versamenti fiscali e contributivi possono essere effettuati senza sanzioni entro il 20 agosto stesso. Dal 1° agosto al 4 settembre sono invece sospesi i termini per trasmettere documenti e informazioni richiesti al contribuente, salvo richieste emerse in sede di accesso, ispezione o verifica.

Con queste sospensioni o proroghe si tende a tutelare il contribuente in un periodo tipicamente dedicato al riposo, ma senza pregiudicare la tutela dell’interesse erariale. È una sospensione che assomiglia più ad un “riposo attivo”: il Fisco rallenta, ma resta vigile, e il contribuente farebbe bene a fare lo stesso.

Autore: Luigi Romano

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