In assenza della regolarità formale delle delibere assembleari di finanziamento dei soci, scatta la presunzione di fruttuosità.
Questo l’orientamento della Cassazione, espresso con ordinanza 15.12.2021, n. 40174.
Questa ordinanza aderisce a un filone giurisprudenziale consolidato, tant’è che già in passato la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, ordinanze 5.11.2020, n. 24746; 22.09.2020, n. 19780; 5.07.2013, n. 16797) è intervenuta in tema di accertamento basato sui finanziamenti dei soci, affermando che costituiscono un indizio sufficiente per il Fisco a far scattare un accertamento analitico-induttivo i versamenti in contanti effettuati dai soci alla società senza neppure una delibera che li prevedeva e ne motivasse le ragioni.
Quest’ultima pronuncia, tuttavia, lascia alcune perplessità sia nel passaggio in cui impone ai soci di fornire le prove riguardanti la provenienza delle somme concesse alla società a titolo di finanziamento, stante l’ormai scontata inversione dell’onere della prova, sia quando subordina l’opponibilità al Fisco del prestito sociale alla formalizzazione di una delibera assembleare, prescrizione questa non sorretta da alcun supporto normativo.