La riforma del processo tributario (l. 130/2022) ha stabilito, tra l’altro, che grava su Agenzia Entrate l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Sarà poi il giudice a fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio e annullare l’atto nei seguenti casi:

  • se manca la prova della fondatezza dell’atto;
  • se l’atto è contraddittorio;
  • se l’atto è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa tributaria e le sanzioni.
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