I finanziamenti erogati ai propri dipendenti con tassi agevolati dovranno essere monitorati, in quanto già da quest’anno potrebbero essere parzialmente tassati.
Vediamo come e perché.
Le norme fiscali prevedono che, in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, vada tassato il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ogni anno e quelli calcolati al tasso applicato al dipendente.
Esemplificando, un prestito concesso dall’impresa al proprio dipendente di 50.000 euro a “tasso 0” ed in presenza di un Tasso Ufficiale di Riferimento (elevato dalla BCE il 21 luglio scorso) dello 0,5% a fine anno, si ottiene un beneficio di 125 euro (250 :2) che diventa imponibile se si supera la soglia di 258,23 euro a seguito di concessione di altri benefit da parte del datore di lavoro.
In precedenza, quando il Tur era pari a zero, non si configurava alcuna imponibilità.
Segnaliamo inoltre che, sempre a seguito dell’innalzamento del Tur, le sanzioni Inps per il mancato o ritardato versamento dei contributi aumentano di mezzo punto e raggiungono il 6% per commercianti e artigiani, nonché per i soggetti iscritti alla gestione separata.
L’Inail, dal canto suo, con Circolare n. 29 del 26 luglio ha stabilito che, a partire dal giorno successivo, i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori passano al 6,50% e le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi passano al 6%.