Il comunicato stampa del Cdm, pubblicato a dicembre, sull’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali non modifica l’impianto della disciplina, ma ne definisce con maggiore precisione il perimetro applicativo, confermando quanto avevamo già evidenziato in un precedente contributo (v. POLIZZE CATASTROFALI: LA PROROGA C’È, MA NON PER TUTTI), vale a dire che la proroga non ha carattere generale e non incide sulla scadenza che riguarda la gran parte delle micro e piccole imprese. La scelta del legislatore si muove lungo una direttrice selettiva, volta a concedere un margine temporale aggiuntivo solo a determinati comparti economici, senza rimettere in discussione il principio di fondo secondo cui la copertura assicurativa contro i danni da eventi calamitosi entra stabilmente tra gli adempimenti richiesti alle imprese iscritte al Registro.

L’obbligo introdotto con la legge di Bilancio 2024 non nasce come misura emergenziale, ma come presidio strutturale di sistema, finalizzato a rafforzare la resilienza del tessuto produttivo e a ridurre il ricorso automatico all’intervento pubblico in caso di eventi naturali estremi. Le modifiche successive hanno inciso esclusivamente sulla tempistica di entrata in vigore, modulando l’obbligo in funzione della dimensione d’impresa, senza attenuarne la portata sostanziale. In questa cornice si colloca il decreto approvato l’11 dicembre 2025, che va letto come un intervento di regolazione mirata e non come una riscrittura del calendario complessivo.

Il differimento al 31 marzo 2026 è riservato alle imprese del turismo, della ristorazione e della pesca, settori per i quali è stata riconosciuta una maggiore gradualità, anche in considerazione delle specifiche complessità operative e stagionali. Al di fuori di questo perimetro non sono previste estensioni, e per tutte le altre micro e piccole imprese la scadenza resta fissata al 31 dicembre 2025, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2026 l’obbligo è pienamente esigibile.

Nel dibattito applicativo continua a emergere una sovrapposizione impropria tra il tema della proroga e quello delle esclusioni, in particolare con riferimento alle imprese agricole, che non rientrano nell’ambito soggettivo dell’obbligo non per effetto di un rinvio temporale, ma in virtù di una esclusione strutturale. La distinzione è tutt’altro che marginale, poiché la confusione tra i due piani rischia di alimentare interpretazioni errate e decisioni operative non allineate al quadro di riferimento.

Va comunque osservato che, alla luce dell’impostazione letterale del comunicato del Consiglio dei ministri, sarebbe stato auspicabile un chiarimento ufficiale esplicito sulla portata della proroga, proprio per evitare letture estensive non coerenti con il dato normativo. In assenza di indicazioni interpretative ulteriori, tuttavia, l’unico approccio prudente e professionalmente corretto resta quello di attenersi al perimetro oggettivo e soggettivo delineato dalla norma e dagli atti successivi, evitando interpretazioni che potrebbero rivelarsi rischiose sul piano della compliance.

L’assenza di sanzioni amministrative automatiche ha indotto alcuni operatori a sottovalutare la portata dell’adempimento, ma la disciplina è costruita secondo una logica diversa, che affida alle amministrazioni concedenti il compito di tener conto dell’inadempimento nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. In prospettiva, soprattutto nel corso del 2026, la regolarità della polizza catastrofale è destinata a diventare un elemento qualificante del profilo di affidabilità dell’impresa, con effetti concreti sull’accesso alla finanza agevolata e agli incentivi.

Per i settori che beneficiano dello slittamento, la proroga non dovrebbe essere letta come un invito a rinviare ogni valutazione, ma come tempo tecnico utile per affrontare in modo consapevole gli aspetti più delicati, dalla corretta individuazione dei beni strumentali rilevanti al coordinamento con eventuali coperture già esistenti, fino alla valutazione delle clausole contrattuali, delle franchigie e dei sotto-limiti. Una gestione affrettata o meramente formale del tema rischia infatti di tradursi in polizze solo apparentemente conformi, ma inadeguate sul piano sostanziale.

In definitiva, il rinvio introdotto a dicembre non cambia la direzione di marcia e non attenua l’obbligo, che resta la regola per la generalità delle imprese, mentre la proroga rappresenta un’eccezione circoscritta. Per la maggior parte delle micro e piccole imprese, la fine del 2025 segna una soglia operativa decisiva, destinata a incidere anche sulla capacità futura di accedere agli strumenti di sostegno pubblico.

Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti