Ieri, 21 maggio 2025, il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del D. L. n. 39/2025, rendendo pienamente operativo l’obbligo per le imprese italiane di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da eventi catastrofali. La misura, già introdotta con la legge di Bilancio 2024, è stata perfezionata e calendarizzata in modo dettagliato.
Vediamo cosa cambia, chi è obbligato e quali sono le implicazioni operative.
L’obbligo riguarda tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese, con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio. Sono escluse unicamente le imprese agricole (art. 2135 c.c.), le quali restano sotto la tutela del Fondo mutualistico nazionale per i danni meteoclimatici.
Scadenze differenziate
Come noto, per le grandi imprese l’obbligo è già in vigore dal 31 marzo 2025, con tolleranza fino al 30 giugno, per le medie imprese medie il termine scade il 1° ottobre 2025 ed infine, per le micro e piccole imprese, pesca e acquacoltura la deadline è prevista entro il 31 dicembre 2025.
Cosa assicurare
La polizza deve coprire tutti i beni materiali impiegati per l’attività d’impresa, come definiti dal bilancio civilistico all’art. 2424, voce B-II:
- Terreni
- Fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Restano esclusi gli immobili in costruzione, veicoli iscritti al PRA e beni già coperti da altre polizze con caratteristiche analoghe.
Quale valore assicurare
Il valore da assicurare è stabilito per legge:
- Fabbricati: valore di ricostruzione a nuovo.
- Beni mobili: costo di rimpiazzo sul mercato.
- Terreni: costo di ripristino alle condizioni originarie.
Si ponga particolare attenzione sul fatto che un bene è assicurabile solo se:
- costruito o ampliato con valido titolo edilizio;
- regolarizzato tramite sanatoria o in corso di condono.
Gli immobili non conformi non possono accedere né alla copertura assicurativa né a sovvenzioni pubbliche in caso di calamità.
Nessuna sanzione, ma penalizzazioni indirette
Non sono previste sanzioni pecuniarie dirette, ma l’inadempimento può precludere l’accesso a contributi, agevolazioni e incentivi pubblici. Ogni amministrazione dovrà integrare tale criterio nei propri regolamenti a partire dal termine applicabile per ciascuna categoria di impresa.
Nel caso in cui l’impresa non è proprietaria del bene, in caso di sinistro l’indennizzo spetta al proprietario, ma:
- deve essere informato della polizza.
- ha l’obbligo di utilizzare i fondi erogati dalla Compagnia per il ripristino.
In caso contrario, l’imprenditore può comunque ottenere un risarcimento fino al 40% dell’indennizzo per coprire il lucro cessante dovuto all’interruzione dell’attività.
Focus grandi imprese: franchigia esclusa
Per le grandi imprese e i gruppi che adottano un programma assicurativo globale, è esclusa la franchigia fino al 15% del danno. Ciò rappresenta un incentivo alla compliance per i soggetti con struttura corporate articolata.
In definitiva, come già evidenziato in precedenza, il nuovo obbligo assicurativo rappresenta un cambio di paradigma nella gestione dei rischi d’impresa e bisogna necessariamente attrezzarsi, non solo per rispettare le scadenze, anche per valutare in modo preciso il patrimonio aziendale da assicurare e per non vedersi preclusa la possibilità di accedere a contributi pubblici.
È auspicabile un’azione congiunta tra imprenditori, consulenti e broker assicurativi per trasformare un obbligo normativo in una vera opportunità di protezione, distinzione e resilienza.
Autore: Luigi Romano

