Ieri, 21 maggio 2025, il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del D. L. n. 39/2025, rendendo pienamente operativo l’obbligo per le imprese italiane di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da eventi catastrofali. La misura, già introdotta con la legge di Bilancio 2024, è stata perfezionata e calendarizzata in modo dettagliato.

Vediamo cosa cambia, chi è obbligato e quali sono le implicazioni operative.

L’obbligo riguarda tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese, con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio. Sono escluse unicamente le imprese agricole (art. 2135 c.c.), le quali restano sotto la tutela del Fondo mutualistico nazionale per i danni meteoclimatici.

Scadenze differenziate

Come noto, per le grandi imprese l’obbligo è già in vigore dal 31 marzo 2025, con tolleranza fino al 30 giugno, per le medie imprese medie il termine scade il 1° ottobre 2025 ed infine, per le micro e piccole imprese, pesca e acquacoltura la deadline è prevista entro il 31 dicembre 2025.

Cosa assicurare

La polizza deve coprire tutti i beni materiali impiegati per l’attività d’impresa, come definiti dal bilancio civilistico all’art. 2424, voce B-II:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali

Restano esclusi gli immobili in costruzione, veicoli iscritti al PRA e beni già coperti da altre polizze con caratteristiche analoghe.

Quale valore assicurare

Il valore da assicurare è stabilito per legge:

  • Fabbricati: valore di ricostruzione a nuovo.
  • Beni mobili: costo di rimpiazzo sul mercato.
  • Terreni: costo di ripristino alle condizioni originarie.

Si ponga particolare attenzione sul fatto che un bene è assicurabile solo se:

  • costruito o ampliato con valido titolo edilizio;
  • regolarizzato tramite sanatoria o in corso di condono.

Gli immobili non conformi non possono accedere né alla copertura assicurativa né a sovvenzioni pubbliche in caso di calamità.

Nessuna sanzione, ma penalizzazioni indirette

Non sono previste sanzioni pecuniarie dirette, ma l’inadempimento può precludere l’accesso a contributi, agevolazioni e incentivi pubblici. Ogni amministrazione dovrà integrare tale criterio nei propri regolamenti a partire dal termine applicabile per ciascuna categoria di impresa.

Nel caso in cui l’impresa non è proprietaria del bene, in caso di sinistro l’indennizzo spetta al proprietario, ma:

  • deve essere informato della polizza.
  • ha l’obbligo di utilizzare i fondi erogati dalla Compagnia per il ripristino.

In caso contrario, l’imprenditore può comunque ottenere un risarcimento fino al 40% dell’indennizzo per coprire il lucro cessante dovuto all’interruzione dell’attività.

Focus grandi imprese: franchigia esclusa

Per le grandi imprese e i gruppi che adottano un programma assicurativo globale, è esclusa la franchigia fino al 15% del danno. Ciò rappresenta un incentivo alla compliance per i soggetti con struttura corporate articolata.

In definitiva, come già evidenziato in precedenza, il nuovo obbligo assicurativo rappresenta un cambio di paradigma nella gestione dei rischi d’impresa e bisogna necessariamente attrezzarsi, non solo per rispettare le scadenze, anche per valutare in modo preciso il patrimonio aziendale da assicurare e per non vedersi preclusa la possibilità di accedere a contributi pubblici.

È auspicabile un’azione congiunta tra imprenditori, consulenti e broker assicurativi per trasformare un obbligo normativo in una vera opportunità di protezione, distinzione e resilienza.

Autore: Luigi Romano