La risposta ad interpello n. 143 del 13 luglio 2026 rafforza un orientamento ormai definito. Nel trasferimento agevolato delle partecipazioni, la maggioranza dei voti non è sufficiente quando lo statuto o i diritti riservati al disponente impediscono al beneficiario di esercitare un controllo effettivo sulla società.
Nel passaggio generazionale il fondatore cerca spesso un equilibrio delicato. Da una parte vuole trasferire l’impresa e responsabilizzare il successore, dall’altra sente l’esigenza di preservare la stabilità aziendale e di mantenere alcuni strumenti di controllo nella fase di transizione. È una scelta comprensibile sul piano organizzativo, ma sul piano fiscale può creare un problema quando le cautele predisposte finiscono per svuotare il trasferimento della sua effettività.
La risposta n. 143/2026 dell’Agenzia delle Entrate si colloca proprio su questo confine.
Il caso riguardava il trasferimento al figlio, mediante patto di famiglia, della nuda proprietà del 95 per cento di una holding. Al beneficiario sarebbero spettati anche i relativi diritti di voto, mentre il padre avrebbe conservato l’usufrutto vitalizio. A prima vista l’operazione sembrava idonea ad attribuire al figlio la maggioranza necessaria, ma lo statuto continuava a riconoscere al disponente una serie di prerogative particolarmente incisive.
Il padre avrebbe infatti mantenuto il diritto a essere nominato amministratore e presidente, il potere di rappresentare la holding nelle assemblee delle partecipate su alcune materie rilevanti e il gradimento sul trasferimento delle quote. Per modificare tali clausole sarebbe stato necessario il voto favorevole del 96 per cento dei diritti complessivi, mentre il figlio ne avrebbe avuti il 95 per cento. In sostanza, il beneficiario non avrebbe potuto rimuovere autonomamente le limitazioni che continuavano a rafforzare la posizione del genitore.
Per l’Agenzia, in queste condizioni, l’esenzione non poteva essere riconosciuta.
L’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 agevola i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote e azioni a favore del coniuge o dei discendenti. Per le società di capitali, tuttavia, il beneficio richiede che il trasferimento consenta di acquisire o integrare il controllo previsto dall’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile e che tale controllo venga mantenuto per almeno cinque anni.
Il riferimento resta la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ma la verifica non può esaurirsi nel dato numerico. Secondo l’impostazione dell’Agenzia occorre esaminare l’assetto complessivo dei poteri e valutare se clausole statutarie, diritti particolari o patti parasociali impediscano al beneficiario di determinare realmente le decisioni ordinarie della società.
La risposta n. 143 non afferma che il trasferimento della nuda proprietà sia sempre incompatibile con l’esenzione. Il problema si pone quando il diritto di voto attribuito al nudo proprietario viene limitato, neutralizzato o comunque condizionato da prerogative rimaste al donante.
La stessa linea era già emersa nelle risposte n. 115 e 116 del 4 giugno 2026.
La risposta n. 115 riguardava una struttura diversa, nella quale i figli avrebbero ricevuto azioni rappresentative del 78,36 per cento dei voti ordinari di una nuova holding. Il padre, però, avrebbe conservato una categoria di azioni con diritti speciali, tra cui alcuni veti, la nomina di un amministratore e un potere di blocco sulla distribuzione degli utili oltre una determinata soglia. L’Agenzia ha ritenuto che tali prerogative incidessero anche su profili riconducibili alla gestione ordinaria e ha quindi escluso che la sola maggioranza formale dei voti fosse sufficiente.
La risposta n. 116 riguardava invece quote di società di persone trasferite in nuda proprietà con riserva di usufrutto. In questo caso la norma non richiede il controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c., ma il mantenimento della titolarità del diritto per cinque anni. Anche qui, tuttavia, l’Agenzia ha guardato alla sostanza dell’operazione e ha negato l’esenzione quando la gestione e i poteri principali restavano in capo ai disponenti.
I presupposti tecnici delle tre risposte non coincidono, ma il criterio di fondo è comune. L’agevolazione protegge la continuità dell’impresa attraverso un ricambio effettivo e non attraverso una semplice traslazione formale della titolarità.
Questo non significa che il fondatore debba necessariamente uscire dalla società al momento del trasferimento. Può continuare ad affiancare il successore, mantenere un ruolo amministrativo e conservare strumenti di tutela, purché tali strumenti non gli consentano di continuare a determinare le scelte essenziali della società.
La distinzione passa quindi tra presidi di salvaguardia e poteri di direzione. Un veto limitato a operazioni davvero straordinarie non coincide necessariamente con il controllo ordinario. Diverso è il caso in cui il disponente possa incidere sulla nomina degli amministratori, sulla rappresentanza della holding, sulla distribuzione degli utili o su altre decisioni centrali.
Per questa ragione la verifica non può limitarsi alla percentuale trasferita, ma deve estendersi ai quorum, ai diritti particolari, alle categorie di azioni, alle regole dell’organo amministrativo e ai poteri esercitati nelle società partecipate.
La pianificazione statutaria resta quindi essenziale, ma deve essere costruita insieme al progetto fiscale. Il patto di famiglia serve a concentrare l’impresa, a ridurre il rischio di frammentazione e a stabilizzare i rapporti con i legittimari, ma non garantisce automaticamente l’esenzione.
Il beneficio richiede una verifica autonoma dei presupposti previsti dall’articolo 3, comma 4-ter. Per le società di capitali occorre un controllo effettivo. Per le società di persone serve un trasferimento che realizzi concretamente il passaggio dell’impresa. Per aziende e rami d’azienda è necessaria la prosecuzione dell’attività per almeno cinque anni.
Il punto, in definitiva, non è soltanto quanta partecipazione venga trasferita, ma chi, dopo il trasferimento, sarà davvero in grado di decidere.
Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti

