Nel contenzioso tributario in materia di fatture per operazioni inesistenti, il biennio 2024–2026 consegna un quadro ormai definito, nel quale la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente irrigidito il regime probatorio, spostando il baricentro dalla regolarità formale alla dimostrazione sostanziale dell’operazione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, 23 febbraio 2026, n. 3997, rappresenta oggi il punto di sintesi più aggiornato di questo percorso. La pronuncia, pur inserendosi in un caso concreto relativo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non introduce principi nuovi, ma consolida in modo lineare un orientamento già tracciato da decisioni immediatamente precedenti.
Il principio guida: presunzioni semplici e prova contraria “qualificata”
Il modello probatorio che emerge con chiarezza dalla giurisprudenza recente è strutturato su due livelli.
In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare l’inesistenza dell’operazione, ma può farlo anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
In secondo luogo, una volta raggiunta tale soglia, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione con elementi sostanziali.
La Corte ribadisce in modo espresso che non sono sufficienti la fattura, la regolarità delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti.
Tali elementi, osserva la Cassazione, sono normalmente utilizzati proprio per simulare operazioni inesistenti e non esauriscono, pertanto, l’onere probatorio.
Le basi dell’orientamento
Il principio trova una formulazione particolarmente chiara nell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione V, 10 aprile 2024, n. 9723.
In tale pronuncia la Corte afferma che l’Amministrazione può fondare l’accertamento anche su presunzioni semplici, valorizzando, tra gli indici tipici (sintomatici) l’assenza di una struttura organizzativa del fornitore (locali, mezzi, personale, utenze) e ribadisce l’incombenza sul contribuente della prova dell’effettività dell’operazione, non potendo tale prova consistere nella sola documentazione contabile.
Sempre nel 2024, con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione V, 14 maggio 2024, n. 13247, viene introdotto un elemento di particolare rilievo operativo.
La Corte riconosce che la sproporzione tra prezzo e prestazione, eccedente i normali valori di mercato, può integrare un’ipotesi di inesistenza oggettiva parziale, limitatamente alla quota non giustificata.
Si tratta di un passaggio non marginale, perché supera la logica binaria “operazione reale/inesistente”, ammettendo configurazioni intermedie.
Il rafforzamento del 2025 con estensione alle imposte dirette
Il principio viene ulteriormente consolidato nel 2025.
Con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, 19 aprile 2025, n. 10336, la Corte estende esplicitamente il medesimo schema probatorio al tema della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
Anche in questo caso, l’Amministrazione può provare la fittizietà mediante elementi indiziari ed il contribuente deve fornire una prova contraria rigorosa e sostanziale.
Parallelamente, sul versante IVA, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, 20 giugno 2025, n. 16580 ribadisce che il diritto alla detrazione presuppone l’effettiva esecuzione dell’operazione.
In presenza di un acquisto simulato, la detrazione deve essere negata per mancanza del collegamento con operazioni imponibili a valle.
A completamento del quadro, l’Ordinanza n. 26340 sez. T, 29 settembre 2025 chiarisce che, nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA indetraibile non è deducibile come costo, per difetto di inerenza e per il carattere “distrattivo” dell’esborso.
Il punto di equilibrio su presunzioni e sindacato di legittimità
L’ordinanza n. 3997/2026 aggiunge un profilo di sistema particolarmente rilevante.
La Corte afferma che il giudizio di merito fondato su presunzioni, una volta sorretto da un percorso logico non irragionevole, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
In altri termini, la suprema Corte non entra nel merito della valutazione delle prove, ma verifica soltanto la coerenza logico-giuridica della motivazione.
Ne deriva un rafforzamento del ruolo del giudice di merito e, al tempo stesso, una riduzione degli spazi difensivi in Cassazione.
Il perimetro delle operazioni soggettivamente inesistenti
Nel medesimo arco temporale, la giurisprudenza ha affinato anche i criteri relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti.
Infatti, la Corte di Cassazione, Sezione V, con ordinanza 21 maggio 2024, n. 14102, ha chiarito che la diligenza richiesta al contribuente, ai fini dell’esclusione della sua partecipazione alla frode, non può spingersi fino a verifiche complesse e approfondite analoghe a quelle esigibili dall’Amministrazione finanziaria. Diversamente, con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, 19 maggio 2025, n. 13324, la Corte afferma che, nelle frodi carosello semplici, l’assenza di struttura dell’interposto può costituire elemento sufficiente per dimostrare la consapevolezza del cessionario, salvo prova contraria di buona fede.
Letti congiuntamente, questi arresti delineano un criterio di equilibrio, in quanto da un lato, si esclude un onere probatorio “impossibile” e dall’altro, si valorizzano gli indici di anomalia macroscopica.
Considerazioni conclusive
Il quadro che emerge è quello di un orientamento ormai consolidato e coerente.
La Corte di Cassazione ha costruito, nel biennio considerato, un modello probatorio unitario, nel quale assumono rilievo la centralità delle presunzioni semplici a favore dell’Amministrazione, l’irrilevanza della sola regolarità formale e la necessità, in capo al contribuente, di fornire una prova sostanziale dell’effettività dell’operazione.
A parere di chi scrive, il dato più significativo non risiede tanto nella conferma dei principi, quanto nel loro livello di applicazione.
La giurisprudenza non si limita più a richiedere una prova contraria, ma pretende una dimostrazione concreta e analitica dell’operazione, operazione per operazione.
È su questo terreno che si gioca oggi il contenzioso. Non più sulla correttezza dei documenti, ma sulla realtà economica che quei documenti dovrebbero rappresentare.
Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti

