Nel rapporto tra imprese e clienti, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’omaggio è sempre stato molto più di un semplice regalo: un gesto di cortesia, un segno di attenzione commerciale, talvolta un piccolo investimento relazionale. Non stupisce, quindi, che il legislatore gli abbia dedicato un trattamento fiscale articolato, fatto di soglie, limiti, criteri di inerenza e regole IVA non sempre di immediata lettura.
Dal 2025, però, lo scenario cambia sensibilmente. La deducibilità degli omaggi è ora ammessa solo se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili, una condizione che – come già anticipato in precedenza sui nostri canali di informazione – segna una svolta nella gestione operativa delle spese di rappresentanza.
La tradizionale soglia dei 50 euro, che negli anni ha rappresentato la bussola normativa per distinguere gli omaggi “leggeri” da quelli soggetti ai limiti del DM 19 novembre 2008, resta immutata nella sua funzione. Per gli omaggi entro questo valore, il trattamento fiscale continua a essere di favore: il costo è integralmente deducibile e l’IVA rimane detraibile, purché si tratti di beni non rientranti nell’attività caratteristica dell’impresa. È una disciplina che ha resistito ai vari interventi legislativi e che continua a offrire una soluzione semplice alla gran parte dei regali aziendali tipicamente distribuiti durante l’anno.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 interviene però sul piano formale: un omaggio di qualsiasi importo, anche inferiore ai 50 euro, se pagato in contanti non è deducibile. L’Agenzia delle Entrate potrà contestarne la deduzione anche in presenza di fattura regolarmente registrata, se il mezzo di pagamento non risulta riconducibile ai sistemi tracciabili previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997. È un cambiamento che risponde alla logica generale di rafforzamento delle verifiche sulla genuinità delle spese aziendali e che, inevitabilmente, impone maggiore attenzione nella gestione degli acquisti ricorrenti.
Per gli omaggi che superano la soglia dei 50 euro, il quadro resta ancorato ai limiti percentuali fissati dal DM 19 novembre 2008: la deducibilità è ammessa entro un tetto proporzionato ai ricavi dell’impresa, mentre l’IVA è indetraibile. Ciò che muta, anche in questo caso, è la condizione di ammissibilità: senza pagamento tracciabile, il costo resta fuori dal reddito deducibile, indipendentemente dalla sua congruità rispetto ai parametri ministeriali.
Sul versante IVA, invece, la Legge di Bilancio non interviene. Il regime resta quello storico: IVA detraibile per i beni dal valore unitario non superiore a 50 euro e indetraibile per quelli più costosi. La cessione gratuita del bene continua a essere fuori campo IVA, in quanto priva di finalità direttamente economiche. È un assetto normativo ormai consolidato, che non risente della novità introdotta sul fronte delle imposte sui redditi.
Il principio della tracciabilità come presupposto di deducibilità si estende anche ai lavoratori autonomi, alla luce del DL 84/2025, che coordina il trattamento delle spese di rappresentanza dei professionisti con quello previsto per le imprese. Anche in questo caso, l’omaggio rimane deducibile entro il limite dell’1% dei compensi percepiti, ma la deduzione è subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
In definitiva, la disciplina degli omaggi non è stata stravolta: le soglie restano le stesse, così come il perimetro IVA. Ciò che cambia, e in modo sostanziale, è il formalismo richiesto per riconoscere la deduzione. Il messaggio per imprese e professionisti è chiaro: se l’omaggio deve essere fiscalmente neutro, il contante non può più entrare in gioco.
Si tratta di un adeguamento semplice nella pratica quotidiana, ma che richiede un aggiornamento immediato delle procedure interne. Perché, al netto delle mille interpretazioni, una regola emerge con evidenza: dal 2025, anche la cortesia deve essere tracciabile.
Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti

