Come riportato in un nostro precedente intervento (v. GUIDA OPERATIVA: OBBLIGO PEC AMMINISTRATORI DAL 30 GIUGNO 2025) la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, L. 207/2024) ha introdotto l’obbligo per tutti gli amministratori di società di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC personale) al Registro delle Imprese.

La scadenza per adempiere è il 30 giugno 2025.

La PEC dell’amministratore deve essere:

  • personale e distinta da quella della società;
  • attiva e funzionante;
  • comunicata in via telematica alla Camera di Commercio.

Il mancato adempimento comporta sanzioni fino a 1.032 euro e la sospensione delle pratiche societarie presso il Registro delle Imprese.

Di seguito forniamo, come supporto operativo, una risposta alle domande più frequenti:

FAQ – Obbligo PEC Amministratori Societari

  1. Chi è obbligato a comunicare la PEC personale?

Tutti gli amministratori di società (di capitali o di persone), in carica al 1° gennaio 2025 o nominati successivamente. L’obbligo vale anche per i liquidatori.

  1. Vale per tutte le società?

Sì, tranne:

  • società semplici (salvo attività agricola),
  • società di mutuo soccorso,
  • consorzi e società consortili senza attività commerciale.
  1. La PEC dell’amministratore può essere la stessa della società?

❌ No. Deve essere personale e univoca, per garantire un canale diretto e trasparente verso l’amministratore.

  1. Come si comunica la PEC al Registro Imprese?

Tramite una pratica telematica (es. con ComUnica o portale delle Camere di Commercio), anche senza bollo o diritti di segreteria.

  1. Cosa succede se non la comunico?
  • La pratica di nomina o variazione verrà sospesa.
  • Potrà essere irrogata una sanzione da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.).
  • Le società non in regola non potranno depositare atti o completare adempimenti societari.
  1. Posso usare la stessa PEC per più società dove sono amministratore?

✅ Sì, purché la casella sia intestata a te personalmente e attiva.

In caso di difficoltà potrà rivolgersi alla nostra struttura, saremo ben lieti di supportarla nell’adempimento in scadenza.

Autore: Luigi Romano