La Corte di Cassazione, con sentenza della Sesta sezione penale n. 28416 del 19 luglio 2022, ha accolto le richieste della pubblica accusa per il sequestro finalizzato alla confisca della somma di 15.000 euro nei confronti di un piccolo imprenditore che, col finanziamento ricevuto dalla banca a sostegno dell’attività imprenditoriale nel periodo emergenziale (Decreto Liquidità), aveva acquistato un “camper” per uso personale del valore di 19.000 euro.

Per i massimi giudici va sottolineato come, per effetto dell’intervento del Fondo di Garanzia PMI per l’ottenimento del domandato finanziamento, il rischio di credito ricade integralmente proprio sullo Stato, che ha appunto accantonato risorse in un Fondo specifico.

Infatti, proprio per la tipologia di finanziamento, il Fondo ha garantito il buon esito della richiesta, esonerando la banca dall’esame del merito di credito e accollandosi l’onere patrimoniale della mancata restituzione.

Sempre secondo gli Ermellini, inoltre, l’utilizzo distorto della garanzia del Fondo deve essere ricondotta al reato di malversazione ai danni dello Stato, anche nella versione precedente alle modifiche di quest’anno, in quanto non deve necessariamente avere per oggetto solo denaro pubblico, ma può interessare anche finanziamenti erogati in presenza di una garanzia pubblica.

Potremmo solo ipotizzare che l’indagato (il piccolo imprenditore), si trovasse già nel mirino della Procura per altre ragioni, poiché, se così non fosse, giustificare un simile accanimento per una somma così esigua, tra l’altro in regolare ammortamento, sarebbe imbarazzante.

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