Le importazioni sono soggette all’imposta.

L’Iva assolta in dogana può essere detratta da coloro che utilizzano nella propria attività economica i beni importati.

Si considerano “importazioni” l’introduzione di beni nel territorio italiano e “immessi in libera pratica.”

Occorre quindi che si realizzino le seguenti condizioni:

  • i beni da introdurre non devono già essere stati immessi in libera pratica nel territorio dell’UE;
  • gli stessi devono provenire da territori non compresi nello Stato italiano né nel territorio dell’Unione Europea.

L’Iva si genera con l’introduzione dei beni nel territorio italiano.

All’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dell’UE si versano i dazi e le tasse dovute ed ecco che si concretizza l’immissione in libera pratica dei beni.

A seguire si pagano Iva e accise.

L’importazione si considera perfezionata quando la dichiarazione di importazione viene accettata dall’autorità doganale che riscuoterà anche l’Iva.

Per detrarre l’IVA, oltre al collegamento tra operazioni attive e passive, mediante l’utilizzo dei beni importati nella propria attività economica, occorre registrare la bolletta doganale nel registro degli acquisti.

Non può detrarre l’Iva il soggetto che la versa per conto di altro soggetto, ma può solo riaddebitarla come rimborso spese anticipate.

Qualora i beni vengano immessi in libera pratica in Italia per poi proseguire il loro transito verso altri Paesi UE, il versamento dell’Iva viene sospeso, per essere effettuato nel Paese membro di destinazione dei beni. La sospensione potrebbe essere autorizzata dalle autorità doganali anche nel caso in cui i beni siano soggetti a manipolazione prima della destinazione verso altri Paesi UE.

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