L’impresa che acquista un’autovettura da dare in uso ai dipendenti, nel caso in cui decida di non addebitare a questi ultimi un corrispettivo per l’utilizzo privato, può detrarre l’Iva solo in misura pari al 40%, indipendentemente dall’uso effettivo del veicolo fatto dal dipendente per fini diversi da quelli lavorativi.

Tra i vantaggi più comuni riconosciuti ai dipendenti nei piani di welfare aziendale, c’è senza dubbio la messa a disposizione di autovetture. Le regole previste nel nostro ordinamento ai fini della detrazione dell’Iva sull’acquisto sono abbastanza penalizzanti, in quanto l’applicazione della detrazione in misura ridotta (40%) non è derogabile; pertanto, anche se il mezzo resta parcheggiato in azienda dopo l’orario di lavoro varrà sempre la percentuale di detrazione ridotta.

La detrazione è, invece, ammessa in misura pari al 100% qualora le autovetture siano assegnate in uso promiscuo ai dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo privato.

La regola che si applica per la quantificazione del corrispettivo è quella del “fringe benefit” ai fini Irpef: il corrispettivo o valore normale è pari al 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci, aggiornate di anno in anno.

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