L’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 stabilisce che, in caso di omesso versamento IVA, al superamento di determinati limiti (termine e soglia) si commette un reato.
Quali limiti
In base alla norma vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell’acconto dell’anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annuale superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Ne deriva che, per quanto possibile, coloro i quali ad esempio nel 2021 abbiano maturato un debito IVA superiore alla “soglia” dovranno, entro il 27 dicembre 2022, effettuare un versamento che almeno riduca il debito al di sotto dei 250.000 euro, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale.
In ogni caso, ove non fosse possibile, la non punibilità del reato è prevista se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati integralmente pagati.
Giova sottolineare una interessante pronuncia della Corte di Cassazione n. 3256/2021, in cui si afferma che, qualora ci si trovi di fronte ad un “modesto superamento” del predetto limite (inferiore al 10% nel caso specifico) e che il comportamento del contribuente non risulti “abituale,” potrebbe applicarsi l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.