La legge di Bilancio 2026 riporta in auge l’iperammortamento, riproponendo uno strumento che aveva caratterizzato la fase iniziale di Industria 4.0 e che oggi torna in una versione profondamente ricalibrata. La scelta segna un cambio di stagione rispetto agli ultimi anni, dominati dai crediti d’imposta, e indica una preferenza per una leva fiscale strutturale, capace di accompagnare nel tempo le decisioni di investimento delle imprese.
La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e consente una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile dei beni strumentali, con effetti esclusivamente su Irpef e Ires. Non si tratta di un beneficio immediato, ma di un incentivo che si dispiega lungo la vita utile del bene, premiando la pianificazione e la stabilità degli investimenti.
Chi può accedere
L’iperammortamento è riservato ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla dimensione aziendale. Restano invece esclusi i lavoratori autonomi, le società semplici e i contribuenti in regime forfettario, così come le imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e i soggetti destinatari di sanzioni interdittive.
Accanto ai requisiti soggettivi, assumono rilievo anche quelli sostanziali, in quanto il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e la regolarità contributiva (DURC) rappresentano condizioni essenziali per la fruizione dell’agevolazione.
I beni agevolabili
Sul piano oggettivo, l’iperammortamento non si estende a tutti i beni strumentali nuovi, ma è circoscritto a investimenti qualificati. Rientrano nell’agevolazione i beni materiali e immateriali individuati negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, che delimitano il perimetro oggettivo della maggiorazione dell’ammortamento, da leggere in coerenza con i requisiti tecnologici propri del paradigma 4.0, già consolidati nella prassi applicativa, dotati del requisito dell’interconnessione, nonché i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo.
Esclusi i beni generici, i materiali di consumo e le apparecchiature non integrate nei processi produttivi. La scelta conferma un’impostazione selettiva, che privilegia investimenti in grado di incidere realmente sull’organizzazione e sull’efficienza dei processi aziendali.
Il vincolo di origine UE/SEE
Tra le novità più significative figura il requisito di produzione dei beni agevolabili nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, orientato al rafforzamento delle filiere industriali europee, ma destinato a generare criticità applicative, soprattutto nelle filiere produttive a forte integrazione internazionale.
Per molte imprese, soprattutto quelle inserite in catene di fornitura globali, la verifica dell’origine del bene o dei suoi componenti richiederà un’attenta ricostruzione documentale, con riflessi non trascurabili sui tempi e sulle modalità di accesso all’agevolazione.
La misura della maggiorazione
La maggiorazione del costo deducibile resta uno degli elementi più attrattivi dell’iperammortamento.
È prevista una deduzione maggiorata fino al 180% per investimenti entro i 2,5 milioni di euro, con percentuali decrescenti al crescere dell’importo e un tetto massimo di 20 milioni.
Scompare, invece, ogni forma di premialità ambientale aggiuntiva, pur restando agevolabili gli investimenti in produzione di energia rinnovabile. La struttura dell’incentivo risulta così più lineare, ma meno orientata a differenziare gli investimenti in base a obiettivi “green”.
Accesso all’agevolazione e ruolo del GSE
L’iperammortamento non opera più in modo automatico. È previsto un sistema di comunicazioni e verifiche tramite una piattaforma gestita dal GSE, secondo modalità che saranno definite da un decreto attuativo del MIMIT.
Questo passaggio introduce un presidio amministrativo più marcato rispetto al passato e rende necessario un approccio più consapevole già nella fase di progettazione dell’investimento, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello documentale.
Cumulabilità e coordinamento con altri incentivi
In quanto misura fiscale di carattere generale, l’iperammortamento può concorrere con altre agevolazioni nazionali ed europee, come contributi in conto impianti o incentivi regionali, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato. Il limite resta quello di non superare il 100% del costo dell’investimento agevolato, aspetto che assume particolare rilevanza in presenza di strumenti come la ZES Unica o di interventi finanziati con fondi PNRR.
La verifica del corretto cumulo diventa quindi un passaggio essenziale nella pianificazione degli investimenti, per evitare sovrapposizioni non consentite.
Effetti fiscali e regole di salvaguardia
La maggiorazione incide esclusivamente su Irpef e Ires e non produce effetti sulla base imponibile IRAP. Restano operative le regole di recapture in caso di cessione del bene o di delocalizzazione all’estero, con la possibilità di conservare il beneficio solo a fronte di investimenti sostitutivi con analoghe o superiori caratteristiche tecnologiche.
Uno strumento da governare con consapevolezza
Il nuovo iperammortamento è uno strumento che richiede lettura sistemica e capacità di pianificazione. Premia la qualità degli investimenti più che la loro quantità e impone alle imprese un approccio attento, fin dalla fase di progettazione, per coglierne appieno le opportunità senza esporsi a rischi interpretativi.
Questo contributo si inserisce nel ciclo di focus dedicati alla legge di Bilancio 2026. Nel prossimo intervento l’attenzione si sposterà sulla ZES Unica e sulle ZLS, con un’analisi delle regole di accesso, delle percentuali di credito e delle principali criticità applicative, accompagnata da esempi operativi utili per imprese e professionisti.
Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti

