Con il decreto ministeriale 18 marzo 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riattivato una delle misure più rilevanti degli ultimi anni per le imprese del Mezzogiorno orientate all’innovazione produttiva, alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale.

Si tratta del nuovo bando “Investimenti sostenibili 4.0”, misura che mette a disposizione circa 448 milioni di euro destinati alle PMI operanti nelle Regioni meno sviluppate, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L’intervento si inserisce nel quadro del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” ed è strutturato in continuità con le precedenti edizioni della misura, ma con una impostazione oggi ancora più orientata a tre direttrici strategiche:

  • trasformazione tecnologica e digitale;
  • sostenibilità ambientale ed economia circolare;
  • efficientamento energetico e competitività industriale.

Non siamo, quindi, davanti ad un semplice contributo per l’acquisto di macchinari.

Il decreto rappresenta, piuttosto, un vero strumento di politica industriale finalizzato a favorire investimenti strutturati, coerenti con il paradigma Transizione 4.0 e con gli obiettivi climatici europei.

La logica del decreto: premiare investimenti industriali “intelligenti”

La vera chiave di lettura della misura emerge già dall’articolo 2 del decreto ministeriale, che individua come obiettivo il rafforzamento della crescita sostenibile e della competitività delle PMI attraverso programmi di investimento coerenti con il piano Transizione 4.0 e capaci di contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione europea.

Il legislatore distingue chiaramente tre grandi aree progettuali:

  • programmi orientati a processi produttivi sostenibili ed economia circolare;
  • programmi finalizzati all’efficienza energetica;
  • programmi di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

È un passaggio fondamentale, perché lascia intuire che la valutazione non sarà meramente formale o documentale, ma qualitativa e strategica.

In altri termini, non basterà acquistare un bene “4.0”.

Occorrerà dimostrare che l’investimento si inserisce in un percorso industriale coerente, innovativo, sostenibile e concretamente funzionale all’evoluzione dell’impresa.

Ed è probabilmente proprio qui che si giocherà la vera differenza tra pratiche forti e pratiche deboli.

Le tecnologie agevolabili

Il decreto richiama in maniera espressa le cosiddette tecnologie abilitanti, cioè quelle tipicamente riconducibili al paradigma Industria 4.0.

Tra queste troviamo:

  • advanced manufacturing solutions;
  • additive manufacturing;
  • realtà aumentata;
  • simulation;
  • integrazione orizzontale e verticale;
  • IoT e industrial internet;
  • cloud;
  • cybersecurity;
  • big data e analytics;
  • intelligenza artificiale;
  • blockchain.

La formulazione utilizzata dal MIMIT è particolarmente ampia e lascia spazio a progettualità molto eterogenee, anche in settori tradizionali, purché caratterizzate da una reale evoluzione tecnologica del processo produttivo.

Questo significa che la misura può potenzialmente interessare non soltanto aziende manifatturiere ad alta tecnologia, ma anche imprese operanti in comparti più tradizionali che intendano innovare produzione, logistica, tracciabilità, efficienza energetica o integrazione digitale dei processi.

Le spese ammissibili

Tra le spese agevolabili rientrano:

  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • opere murarie, entro il limite del 40% dei costi complessivi ammissibili;
  • programmi informatici e licenze;
  • certificazioni ambientali;
  • consulenze specialistiche e consulenze energetiche entro i limiti previsti dal decreto.

Molto importante il tema delle opere murarie.

Il fatto che esse siano ammesse fino al 40% rappresenta un elemento particolarmente interessante per le imprese che stanno realizzando interventi industriali più complessi, con riqualificazione di immobili produttivi, nuove linee di produzione o adeguamenti strutturali funzionali agli impianti.

Allo stesso tempo, però, bisognerà prestare grande attenzione alla corretta distinzione tra opere realmente funzionali al ciclo produttivo e interventi meramente edilizi o immobiliari, che potrebbero non risultare coerenti con la finalità industriale della misura.

Importi finanziabili e intensità dell’aiuto

Il programma di investimento dovrà prevedere spese comprese tra 750.000 euro e 5 milioni di euro.

Secondo quanto evidenziato dal decreto, gli investimenti dovranno inoltre rispettare un limite parametrato alla dimensione aziendale, non potendo eccedere il 70% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato o dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni potranno coprire fino al 75% delle spese ammissibili, con una struttura mista composta da:

  • 35% contributo a fondo perduto;
  • 40% finanziamento agevolato a tasso zero.

Il finanziamento agevolato avrà durata massima di 7 anni con rimborso semestrale.

Dal punto di vista finanziario, si tratta di una leva estremamente rilevante.

In molti casi, infatti, il mix tra fondo perduto e finanziamento agevolato potrebbe consentire di sostenere investimenti industriali molto importanti con un assorbimento di liquidità privata relativamente contenuto.

Attenzione ai tempi: gli investimenti devono partire dopo la domanda

Uno degli aspetti più delicati riguarda il momento di avvio dell’investimento.

Il decreto ribadisce infatti che i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.

È un punto da presidiare con estrema cautela.

Nella pratica operativa, infatti, molte imprese tendono ad anticipare ordini, acconti o impegni contrattuali prima dell’apertura ufficiale della finestra agevolativa.

Occorrerà quindi verificare attentamente cosa possa integrare un “avvio” del programma ai fini della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Su questo fronte sarà determinante attendere il provvedimento attuativo di Invitalia, che dovrà disciplinare nel dettaglio termini, modalità operative e documentazione richiesta.

La sostenibilità non è un elemento accessorio

Uno degli aspetti più interessanti del decreto è che la sostenibilità ambientale non viene trattata come un elemento marginale o premiale secondario, ma come una componente strutturale della misura.

Il decreto richiama espressamente:

  • il principio DNSH (“Do No Significant Harm”);
  • gli obiettivi climatici europei;
  • l’economia circolare;
  • l’efficienza energetica;
  • la tassonomia europea sugli investimenti sostenibili.

Non è un richiamo casuale.

Questo significa che la costruzione del progetto dovrà probabilmente dimostrare, in modo sempre più concreto e documentabile:

  • riduzione degli impatti ambientali;
  • efficientamento dei consumi;
  • miglioramento dei processi produttivi;
  • utilizzo efficiente delle risorse;
  • coerenza con la transizione green e digitale.

Particolarmente significativo è il riferimento agli investimenti di efficienza energetica, per i quali si evidenzia la necessità, in linea generale, di un risparmio energetico almeno pari al 5% rispetto ai consumi precedenti.

I requisiti delle imprese

Le imprese beneficiarie dovranno essere:

  • regolarmente costituite e attive;
  • in contabilità ordinaria;
  • dotate di almeno due bilanci approvati e depositati oppure, per imprese individuali e società di persone, di almeno due dichiarazioni fiscali presentate;
  • in regola sotto il profilo contributivo, ambientale, edilizio e della sicurezza sul lavoro.

Il decreto introduce inoltre un tema che merita particolare attenzione operativa: la copertura assicurativa contro i rischi catastrofali.

Si evidenzia infatti che risultano escluse le imprese che non abbiano adempiuto all’obbligo assicurativo previsto dalla normativa vigente.

È un segnale molto chiaro della direzione intrapresa dal legislatore: le agevolazioni pubbliche saranno sempre più collegate ad una visione complessiva di compliance aziendale, organizzazione e gestione del rischio.

Procedura a sportello e rischio “click day”

Le agevolazioni saranno concesse tramite procedura valutativa a sportello.

Tradotto operativamente, significa che la tempestività di presentazione potrebbe diventare un fattore decisivo.

Considerata la dimensione finanziaria della misura e l’interesse potenziale delle imprese del Mezzogiorno, è ragionevole attendersi una competizione molto elevata.

Di conseguenza, le aziende interessate dovrebbero iniziare sin d’ora a lavorare su:

  • definizione tecnica del progetto;
  • business plan industriale;
  • analisi energetiche;
  • verifiche urbanistiche e autorizzative;
  • struttura finanziaria dell’investimento;
  • sostenibilità economica e industriale del programma.

Aspettare l’apertura dello sportello per iniziare a costruire il progetto potrebbe rivelarsi un errore strategico.

Una misura che premia la qualità progettuale

La vera sensazione che emerge dalla lettura del decreto è che questa misura voglia premiare non tanto il semplice acquisto di beni, quanto la qualità industriale del progetto.

Le imprese che avranno maggiori possibilità di successo saranno probabilmente quelle capaci di dimostrare:

  • una visione industriale chiara;
  • una reale trasformazione produttiva;
  • coerenza tra investimenti e modello di business;
  • capacità di integrare innovazione, sostenibilità ed efficienza energetica;
  • solidità economico-finanziaria dell’iniziativa.

In questo senso, “Investimenti sostenibili 4.0” appare sempre meno come un incentivo tradizionale e sempre più come uno strumento selettivo di politica industriale orientato alla competitività futura delle PMI del Mezzogiorno.

E probabilmente è proprio questa la vera sfida che le imprese dovranno cogliere.

Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti