La Circolare 5/E del 25 Febbraio chiarisce che dal 2022 il regime della non imponibilità per i trasporti internazionali di beni non è più fruibile da tutti gli operatori economici, ma è circoscritto a una limitata categoria di operatori composta da:

– esportatori;

– titolari del regime di transito;

– importatori;

– destinatari dei beni;

– prestatori di servizi di spedizione.

In buona sostanza, sono esclusi dal beneficio della non imponibilità i servizi resi a sub vettori o subcontraenti.

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