Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 860, L. 207/2024), gli amministratori di società sono tenuti a comunicare un domicilio digitale personale (PEC) al Registro delle Imprese. Il MIMIT, con nota n. 43836 del 12/03/2025 ha fornito i primi chiarimenti su modalità, soggetti interessati, scadenze e sanzioni.

Vediamole in dettaglio.

Decorrenza dell’obbligo

La decorrenza è prevista dal 1° gennaio 2025. Per le società già costituite prima di tale data, il termine di adempimento è fissato al 30 giugno 2025.

Soggetti obbligati – Imprese e Amministratori

L’obbligo di comunicazione, in relazione all’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori, vale per tutte le società di persone e capitali che esercitano attività imprenditoriale, comprese le reti d’impresa “soggetto” se con fondo comune e attività commerciale verso terzi.

Sono invece escluse le società semplici (non agricole), le società di mutuo soccorso, i consorzi, anche con attività esterna e le società consortili.

Lato amministratore, sono obbligati tutti i soggetti che gestiscono formalmente l’impresa, inclusi liquidatori, amministratori delegati, CdA senza deleghe (collettivo).

Indirizzo PEC: personale o condiviso?

Pur senza un divieto esplicito nella legge, il MIMIT esclude l’uso della PEC aziendale da parte dell’amministratore, richiamando la Direttiva MISE del 27/04/2015, in cui si afferma che la PEC della società deve essere “esclusivamente sua”.

Vi è stata la possibilità, in verità, di associare lo stesso indirizzo PEC assegnato alla società con quello dell’amministratore. In tal caso, andrà rettificato entro il 30/06/2025 se non prima, in caso di modifiche della governance.

Amministratori in più imprese

E’ stato chiarito che resta valido l’uso della stessa PEC per incarichi in più società, purché sia personale dell’amministratore.

Costi dell’adempimento

Anche se l’iscrizione del domicilio digitale dell’amministratore è esente da bollo e diritti di segreteria, per analogia con l’art. 16, co. 6, DL 185/2008, se la comunicazione avviene con una nomina, valgono i costi ordinari della pratica.

Omessa comunicazione e sanzioni

L’omissione blocca l’iter istruttorio. La Camera di Commercio può assegnare 30 giorni per integrare i dati. In caso contrario, rigetto della domanda.

In caso di inadempienza, risulta applicabile la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. da €103 a €1.032, ridotta di un terzo se sanata entro 30 giorni.

Prossimi passi per imprese ed amministratori

  • Verificare lo status degli amministratori iscritti
  • Dotarsi di PEC personali distinte dalla società
  • Comunicare i dati al Registro Imprese entro il 30/06/2025
  • In caso di nuove nomine: adempiere subito, anche prima della scadenza generale

Di seguito una check-list operativa:

CHECKLIST – COMUNICAZIONE PEC AMMINISTRATORI SOCIETÀ

  1. Verifica situazione attuale

☐ La società è stata costituita prima del 1° gennaio 2025
☐ La società è iscritta al Registro Imprese come:

  • ☐ Società di capitali (es. S.r.l., S.p.A.)
  • ☐ Società di persone (es. S.n.c., S.a.s.)
  • ☐ Società semplice agricola

⚠️ Escluse: società semplici non agricole, consorzi, enti non societari.

  1. Identifica gli amministratori

☐ Individua tutti gli amministratori in carica
☐ Verifica se ci sono:

  • ☐ Amministratori delegati
  • ☐ CdA senza deleghe (tutti i membri obbligati)
  • ☐ Liquidatori (anche giudiziali)
  • ☐ Amministratori persona giuridica (va comunicata PEC anche per loro)

I Consiglieri senza deleghe gestionali, in base ad una interpretazione estensiva della norma, benché non indicato espressamente, non sarebbero soggetti all’obbligo.

Verifica la PEC di ciascun amministratore

☐ Ogni amministratore ha una PEC personale distinta da quella della società
☐ La PEC è attiva, accessibile e regolarmente registrata

☐ Se attualmente l’amministratore utilizza la PEC della società → attivare una PEC separata e personale

La PEC deve essere nella titolarità esclusiva dell’amministratore

  1. Predisposizione della comunicazione

☐ Raccogliere i dati anagrafici e PEC di ogni amministratore
☐ Predisporre la pratica per il Registro Imprese (tramite ComUnica o Telemaco)
☐ Verificare se la comunicazione va contestualmente a una nomina/rinnovo → in tal caso, va inclusa nella pratica

Nessun bollo o diritto di segreteria se comunicazione singola.
🧾 Se con nomina, valgono i costi della pratica ordinaria.

Scadenze

ENTRO il 30 giugno 2025 per le società costituite prima del 2025
Contestualmente all’iscrizione per nuove nomine o società costituite dal 2025
☐ In caso di PEC mancante in pratica già presentata: il Registro chiederà integrazione entro 30 giorni

Sanzioni (in caso di inadempimento)

☐ Omessa comunicazione → sospensione della pratica

☐ Se non integrata entro 30 giorni → rigetto della domanda

☐ Applicabile art. 2630 c.c. → sanzione da €103 a €1.032 per amministratore

☐ Sanzione ridotta di 2/3 se regolarizzata entro 30 giorni dalla scadenza

Archiviazione e aggiornamento

☐ Conserva copia della ricevuta di invio della PEC al Registro Imprese
☐ Prevedi un controllo periodico della validità e accessibilità della PEC
☐ In caso di cambi PEC in futuro → comunicare variazione al Registro

Autore: Luigi Romano

Apri la chat
Ti serve assistenza?
Ciao!
Come possiamo aiutarti?