Una recentissima risposta ad interpello di Agenzia delle Entrate, confermando i precedenti orientamenti, ha evidenziato che l’eventuale addebito in fattura dell’imposta di bollo (2 euro in presenza di fatture di importo superiore a 77,47 euro), da parte dei contribuenti forfettari, deve essere gestito come ricavo o compenso.
Pertanto, in caso di addebito del bollo in fattura al cliente, diventa un ricavo o compenso e non potrà essere considerato come “anticipazione in nome e per conto”, rilevando anche ai fini previdenziali, sia per la gestione separata Inps che per le casse di previdenza.
In ultimo, precisiamo che il codice natura IVA da utilizzare anche per il bollo (addebitato al cliente) sarà N2.2 (come per ricavi o compensi) e non N1.