Le fatture elettroniche non imponibili emesse a seguito di dichiarazione d’intento ricevuta dal cliente, saranno passate al setaccio dal Sistema di Interscambio e se all’interno della fattura sarà riportato un numero di protocollo di una lettera d’intento non valida o successivamente invalidata a seguito di controlli, SdI inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Ricordiamo che l’obbligo di indicare in fattura il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata dal cliente (già utilizzato per la verifica della bontà della stessa, con servizio ad hoc reso disponibile da Agenzia Entrate) era già previsto dall’articolo 12-septies del DL n. 34 del 2019, ma fino al 2021 era rimasta lettera morta ai fini dei controlli preventivi.

A seguito dell’approvazione del Provvedimento Agenzia Entrate del 28 ottobre 2021, trova oggi significativi risvolti dal punto di vista operativo, fino a comportare lo scarto della relativa fattura elettronica che reca riferimenti ad un protocollo non più valido.

Consigliamo pertanto di effettuare, anche nostro tramite, tutte le verifiche del caso prima di inviare la fattura elettronica.

Apri la chat
Ti serve assistenza?
Ciao!
Come possiamo aiutarti?