Sempre dalla lettura della bozza del Decreto Sostegni-ter emerge un “sostegno” per le imprese cosiddette “energivore”, oltre che per il settore moda e turismo.

Riportiamo di seguito una sintesi dei principali crediti d’imposta previsti:

Credito d’imposta rimanenze finali di magazzino (settore moda)

Il credito d’imposta (30%) sulle rimanenze finali di magazzino, viene esteso anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria ovvero alle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

– 47.51 -Commercio al dettaglio di prodotti tessili

– 47.71 -Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

– 47.72 -Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle.

L’estensione si applica limitatamente al periodo d’imposta 2021.

Credito d’imposta locazioni in favore di imprese turistiche  

La disposizione proroga il credito d’imposta locazioni per i canoni pagati in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle seguenti imprese:

– appartenenti al settore turistico (strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici, etc….);

– con un calo del fatturato del mese di riferimento (gennaio-febbraio-marzo 2022) rispetto allo stesso mese del 2019, di almeno il 50%.

L’agevolazione è sempre subordinata alla presentazione di apposita istanza all’Agenzia Entrate, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Commissione europea.

Credito d’imposta per imprese energivore    

Tale agevolazione è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra-costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia, mediante la concessione di un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.

L’agevolazione spetta alle seguenti imprese:

– a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017;

– che hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata.

I costi per kWh devono essere calcolati in base alla media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.

Il credito d’imposta può essere compensato direttamente o ceduto a terzi, anche parzialmente.

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