Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 12 giugno 2025 il Decreto Fiscale, tanto atteso, che introduce misure urgenti in ambito tributario. Il provvedimento risponde a esigenze di semplificazione, chiarezza e supporto operativo per imprese, lavoratori autonomi e professionisti. Tra le principali novità: la proroga delle scadenze fiscali, nuove regole sulla tracciabilità delle spese, modifiche al riporto delle perdite, semplificazioni in relazione all’utilizzo degli incentivi per le nuove assunzioni e aggiornamenti sull’IVA.

Versamenti fiscali: proroga al 21 luglio senza maggiorazioni

La misura di maggiore impatto è il differimento dal 30 giugno al 21 luglio 2025 del termine per il versamento delle imposte derivanti da redditi, IRAP e IVA. La proroga riguarda:

  • i soggetti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità);
  • coloro che rientrano in cause di esclusione dagli ISA;
  • i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio;
  • i soci di società, associazioni e imprese trasparenti soggette agli ISA.

Sarà inoltre possibile versare entro il 20 agosto 2025, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Spese di trasferta e rappresentanza: obbligo di tracciabilità per la deducibilità

A partire dal periodo d’imposta 2025, il decreto rimodula la stretta sulla tracciabilità delle spese per garantirne l’esenzione o la deducibilità. Le nuove regole riguardano sia i dipendenti sia i lavoratori autonomi.

Per i dipendenti:

  • Le spese per vitto, alloggio, viaggi e trasporto (es. taxi o NCC) sostenute in Italia e rimborsate dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito, solo se effettuate con strumenti tracciabili.

Per i lavoratori autonomi:

  • I rimborsi analitici delle spese sostenute nel territorio nazionale sono esclusi dalla base imponibile solo se pagati con mezzi tracciabili.
  • Le spese non rimborsate sono deducibili solo se tracciabili.
  • Lo stesso criterio vale anche per le spese di rappresentanza, incluse quelle sostenute per missioni affidate a terzi o altri autonomi.

La vera novità è che tali regole varranno solo per le spese sostenute in Italia, in quanto, per le trasferte all’estero, non vi sarà l’obbligo di tracciabilità “conditio sine qua non” e saranno pienamente deducibili (e fiscalmente neutrali per il percettore) anche senza l’utilizzo di specifici strumenti di pagamento tracciabile.

Lavoro autonomo: plusvalenze tassate al 26% e redditi di capitale

Il decreto ridefinisce anche il perimetro dei redditi da lavoro autonomo. In particolare:

  • Le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote in associazioni tra professionisti, STP o società semplici non costituiscono più reddito di lavoro autonomo, ma redditi diversi, soggetti a imposta sostitutiva del 26%.
  • Gli interessi e proventi finanziari percepiti nell’ambito dell’attività professionale sono ora qualificati come redditi di capitale, escludendoli dal reddito professionale.

Riporto delle perdite: rafforzamento della disciplina

Il decreto rafforza e chiarisce la disciplina del riporto delle perdite fiscali, specie in operazioni straordinarie:

  • I conferimenti e versamenti effettuati nei due anni precedenti a fusioni/scissioni valgono doppio nel calcolo del patrimonio netto.
  • Il conferimento d’azienda è equiparato ad altre operazioni straordinarie anche in presenza di cambio di controllo.
  • Nel caso di riporto infragruppo, non si applicano i limiti normalmente previsti dall’art. 176 TUIR.

Maggiorazione del costo del personale: fuori le società collegate

Per favorire nuove assunzioni, viene rivisto il meccanismo di maggiorazione del costo del lavoro deducibile (art. 4, D.Lgs. 216/2023).

Dal 2024, sono escluse dal perimetro di calcolo:

  • le società collegate, cioè quelle in cui un’altra impresa detiene almeno il 20% dei diritti di voto (influenza notevole);
  • gli enti a controllo congiunto, cioè soggetti la cui gestione è condivisa tra più soci in virtù di accordi formali o statutari.

🔍 Nota operativa:

Nel caso in cui due società abbiano gli stessi soci persone fisiche, con quote paritarie, non si configurano automaticamente né come collegate né come a controllo congiunto. Solo la presenza di un patto parasociale o accordo di governance condivisa le includerebbe in tale definizione.

IVA: reverse charge esteso e split payment sospeso

Due rilevanti novità sul fronte IVA:

  • Sospensione dello split payment dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 per le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.
  • Estensione del reverse charge agli appalti di trasporto e logistica, eliminando i vincoli di manodopera prevalente e beni strumentali del committente. Ogni operatore della filiera potrà scegliere autonomamente se applicare l’inversione contabile.

 

IMU e dichiarazioni: proroghe e sanatorie

  • I Comuni che non hanno adottato la delibera IMU entro il 28 febbraio 2025 possono regolarizzarsi entro il 15 settembre 2025, anche se hanno deliberato in modo non conforme alle regole tecniche.
  • Le dichiarazioni dei redditi e IRAP 2024 (relative ai redditi 2023), con scadenza ordinaria al 31 ottobre 2024, sono considerate tempestive se trasmesse entro l’8 novembre 2024. Non si applicano sanzioni, ma non è previsto rimborso per chi ha già regolarizzato tramite ravvedimento operoso.

Autore: Luigi Romano

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