Con Ordinanza del 1.09.2022, n. 25736/2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancanza del visto di conformità, in caso di compensazioni di crediti erariali (IVA nel caso specifico), non è sanzionabile in quanto violazione meramente formale.
La Corte ha accolto il ricorso del contribuente ed ha anche condannato Agenzia Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
Perché violazione formale non sanzionabile?
Per configurare la violazione come “formale”, innanzitutto la stessa non deve comportare un pregiudizio alle azioni di controllo dei verificatori ed allo stesso tempo non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Nel caso esaminato dagli Ermellini, la mancata apposizione del visto, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha recato alcun pregiudizio per le casse erariali e, pertanto, la compensazione “senza visto” si risolve in una infrazione puramente formale, che non determina il venir meno di tale diritto (compensazione).

