Novità sugli immobili agevolabili.

Il Decreto PNRR-2 sgombra il campo dalle perplessità legate al requisito della novità per tali beni (immobili) che, ricordiamo, per le aree ZES sono agevolabili al pari di altri investimenti in beni strumentali.

Infatti, per la norma agevolativa “principale” (su cui è intervenuta la modifica), i beni acquistati danno (davano) diritto al credito d’imposta solo se nuovi.

Con le modifiche apportate al perimetro degli investimenti in immobili, viene previsto che il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Pertanto, sia le spese per la costruzione di immobili strumentali agli investimenti (nel testo precedente si faceva riferimento al solo acquisto) che per l’ampliamento di quelli già esistenti, spetterà l’agevolazione.

Quest’ultima previsione (ampliamento) sembra deporre nel senso che sono inclusi nell’agevolazione anche gli immobili non dotati del carattere di novità.