Imprese NON energivore: è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica concretamente utilizzata ed acquistata nel secondo e terzo trimestre 2022, per le imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Nulla è stato invece previsto per il primo trimestre 2022.

Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo medio del trimestre della componente energetica, al netto delle imposte e degli eventuali ulteriori incentivi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Imprese NON gasivore: è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (per usi NON termoelettrici) nel secondo e terzo trimestre solare del 2022.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Per entrambi i crediti d’imposta i calcoli non appaiono molto agevoli, ma spunta una semplificazione operativa.

Nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca dallo stesso venditore (energia elettrica o gas) da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019 (per bonus sul secondo trim. 2022) o nel secondo trimestre 2019 (per bonus sul terzo trim. 2022), il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, è tenuto ad inviare su richiesta del proprio cliente, una comunicazione nella quale sono riportati:

  • il conteggio dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell’anno 2022.

Quindi sono avvantaggiati coloro che sono rimasti “fedeli” al proprio fornitore di energia.

Attenzione: il fornitore è obbligato ad inviare tale comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, quindi entro il 29 agosto per il calcolo del bonus relativo al II trimestre 2022.

Invitiamo pertanto tutte le aziende ad inviare TRA OGGI E DOMANI a mezzo pec tale comunicazione, da recapitare all’indirizzo pec del fornitore dell’energia.

Utilizzo dei crediti: potranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento di altre imposte entro il 31.12.2022 o in alternativa ceduti a terzi, con visto di conformità, sempre entro il 31.12.2022.

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