Con i provvedimenti n. 3882/2026 e n. 3873/2026 del 30 gennaio 2026 — rispettivamente per ZES Unica e ZLS — Agenzia delle entrate ha definito in via attuativa modelli, istruzioni e modalità di trasmissione delle comunicazioni per la fruizione dei crediti d’imposta sugli investimenti nelle aree agevolate per il triennio 2026–2028.
I testi si collocano nel solco dei provvedimenti che avevano disciplinato l’annualità precedente.
La lettura coordinata dei provvedimenti restituisce un quadro chiaro, in ottica di stabilizzazione dello strumento di agevolazione.
L’architettura resta quella ormai nota agli operatori:
- comunicazione preventiva per prenotare il credito;
- comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti;
- utilizzo subordinato al riconoscimento dell’Agenzia e alle verifiche documentali e antimafia.
Non vi è discontinuità nella struttura logica. La natura autorizzativa (non automatica) del beneficio è confermata, ma con finestre temporali diverse, tra realizzazione e rendicontazione.
Per la prima volta la misura è programmata con un calendario definito su base pluriennale.
Comunicazioni preventive
Per ciascun anno di investimento:
2026 – dal 31 marzo 2026 – 30 maggio 2026
(spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e previste fino al 31 dicembre 2026)
2027 – dal 31 marzo 2027 – 30 maggio 2027
2028 – dal 31 marzo 2028 – 30 maggio 2028
Comunicazioni integrative
A pena di decadenza:
Investimenti 2026 dal 3 al 17 gennaio 2027
Investimenti 2027 dal 3 al 17 gennaio 2028
Investimenti 2028 dal 3 al17 gennaio 2029
L’omesso invio della comunicazione integrativa comporta la perdita del credito anche in presenza di investimenti effettivamente realizzati. Resta inteso che i termini pe la prenotazione e per la rendicontazione, che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Il credito, ricordiamolo, riguarda investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree agevolate.
Rientrano tipicamente:
- macchinari e impianti;
- attrezzature produttive;
- beni strumentali funzionali ai processi aziendali;
- investimenti immobiliari strumentali all’attività.
La ratio resta quella dell’investimento produttivo radicato nel territorio. Non è un incentivo alla spesa in senso generico, ma alla capacità produttiva e alla presenza industriale nelle aree assistite.
ZES e ZLS presentano regole procedurali sostanzialmente parallele.
La differenza rilevante riguarda il perimetro territoriale e, per le ZLS, la rilevanza della data di istituzione o modifica della zona.
Per gli investimenti ZLS è quindi essenziale garantire coerenza cronologica tra avvio dell’investimento e perimetro agevolato.
La certificazione del revisore legale resta presupposto sostanziale del credito, chiamata ad attestare:
- sostenimento effettivo delle spese;
- coerenza con le scritture contabili.
Dal 2026 la trasmissione dei documenti da integrare, relativi ad investimenti non fatturabili o in caso di locazioni finanziarie, avverrà tramite i servizi telematici dell’Agenzia e non più a mezzo PEC.
Il sistema guadagna in tracciabilità, ma diventa meno tollerante verso incoerenze documentali.
Le comunicazioni saranno soggette a scarto automatico in caso di incoerenze tra dati dichiarati e banche dati fiscali, in particolare per:
- fatture elettroniche;
- codice attività;
- dati territoriali della struttura produttiva.
L’allineamento anagrafico preventivo si conferma una condizione sostanziale di accesso.
La soglia di 150.000 euro resta il punto di attivazione delle verifiche antimafia.
Il cumulo con annualità precedenti amplia il perimetro potenziale dei controlli per le imprese che utilizzano stabilmente la misura.
In definitiva, i crediti ZES e ZLS si confermano strumenti di politica industriale territoriale. La oro efficacia dipende sempre meno dall’ammissibilità teorica dell’investimento e sempre più dalla qualità della compliance.
Per imprese e advisor il credito diventa parte della strategia di investimento e di presidio amministrativo, non solo un’opportunità fiscale.
Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti

