La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 28 aprile 2022, ha chiarito che ogni contribuente al quale viene richiesto il pagamento di una tassa, di un dazio, di un’imposta, di una sanzione o di un altro prelievo in violazione del diritto dell’Unione Europea, come ad esempio le addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica o l’Irba (imposta regionale sulla benzina per autotrazione), ha il diritto di ottenere il rimborso dell’importo di denaro corrisposto, comprensivo di interessi che dovranno compensare l’indisponibilità delle somme pretese.

La Corte ha anche rilevato che gli interessi andranno corrisposti per il periodo compreso tra la data in cui il contribuente ha pagato e quella in cui effettivamente è avvenuto il rimborso.

Ciò per assicurare il principio di effettività e di certezza del diritto al rimborso.

La sentenza apre dunque nuovi scenari: gli interessi – intesi quale ristoro al contribuente per l’indisponibilità di denaro – maturano a fronte di una richiesta del tutto illegittima da parte dell’Amministrazione finanziaria, come ad esempio (ma solo come esempio) per i tributi dichiarati incompatibili con il diritto unionale, citati in precedenza.

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