Dal 1.01.2018 i dividendi percepiti da persone fisiche sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’imposta del 26%. Viene perciò a decadere la vecchia tassazione che distingueva le partecipazioni tra qualificate e non qualificate.

E’comunque prevista una disciplina transitoria che consente di tenere in piedi la tassazione prevista per la distribuzione utili da partecipazioni qualificate ante 2018 (quindi con franchigia), purché deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022.

La distribuzione (vecchio metodo) viene tassata ai fini Irpef solo per una “fetta” di utili, così riepilogata:

  • 40% degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
  • 49,72% degli utili prodotti dall’esercizio 2008 fino al 31.12.2016;
  • 58,14% degli quelli prodotti dall’esercizio 2017 fino al 31.12.2017.

Pertanto la restante parte degli utili non subirà alcuna tassazione (franchigia).

Ricordiamo che per fruire del regime transitorio (quasi sempre più favorevole), la delibera di distribuzione deve avvenire entro il prossimo 31.12.2022.

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