Con la Circolare n. 83/2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della riduzione del 50% dei contributi previdenziali destinata ai lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti. L’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 186, L. 207/2024), ha una durata di 36 mesi.
Chi può beneficiare della misura
Sono destinatari della riduzione:
- Titolari di nuove imprese individuali (anche in regime forfettario);
- Soci di società di persone o di capitali;
- Collaboratori e coadiuvanti familiari.
È necessario:
- Avere avviato l’attività tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025;
- Non essere stati mai iscritti prima alle gestioni speciali degli artigiani o commercianti.
La riduzione è valida anche se la data di avvio dell’attività e quella di iscrizione alla gestione non coincidono, purché entrambe rientrino nel 2025.
Quanto si risparmia
L’agevolazione consiste in un abbattimento del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).
Restano dovuti:
- Il contributo maternità (7,44 euro annui);
- L’aliquota per la cessazione attività, per i commercianti.
In caso di cambi impresa, passaggio da artigiano a commerciante (e viceversa), o spostamento di sede, l’agevolazione resta valida se non vi è interruzione nella copertura contributiva. La continuità è condizione essenziale: un solo mese scoperto fa decadere il beneficio.
Accredito contributivo: attenzione alla pensione
Se i versamenti ridotti sono inferiori al minimo richiesto per un accredito pieno, i mesi riconosciuti ai fini pensionistici saranno proporzionali (es. 6 mesi invece di 12 per il 50%).
Incompatibilità con altre agevolazioni
L’agevolazione non è cumulabile con:
- Riduzioni per over 65 già pensionati;
- Regime contributivo forfettario (L. 190/2014).
Chi ha aderito al regime forfettario può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al precedente beneficio. Per il solo 2025, questa scelta non pregiudica la possibilità di tornare in futuro al regime forfettario.
Come fare domanda
Con successivo comunicato del 28.04.2025 l’Istituto ha chiarito che la richiesta va presentata attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS, compilando l’apposito modulo sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dal titolare del nucleo aziendale. Il titolare o legale rappresentante dell’impresa è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.
In caso di versamenti pieni effettuati prima dell’accoglimento della domanda, l’eccedenza potrà essere compensata o rimborsata.
Rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato
La misura è qualificata come aiuto de minimis e rientra nei limiti previsti dal regolamento UE 2023/2831 (massimo 300.000 euro in tre anni per “impresa unica”). L’INPS provvederà alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Autore: Luigi Romano