La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo pubblico gestito dalla Banca d’Italia, il cui scopo è supportare il sistema creditizio nella valutazione del merito creditizio dei soggetti finanziati. Talvolta può accadere che un intermediario segnali illegittimamente un cliente come “a sofferenza”, le cui conseguenze possono essere devastanti per l’impresa o il privato coinvolto, in quanto può causare danni reputazionali e patrimoniali gravi. L’ordinanza n. 29252/2024 della Corte di Cassazione ribadisce e rafforza il principio della responsabilità dell’ente segnalante, con un’importante apertura sul fronte del risarcimento del danno anche mediante prova presuntiva.

Quando una segnalazione è illegittima?

La Circolare n. 139 della Banca d’Italia chiarisce che la segnalazione a sofferenza deve essere fondata su:

  • una valutazione oggettiva e sostanziale della insolvenza o di una grave difficoltà economica non transitoria;
  • non è sufficiente un semplice ritardo nei pagamenti;
  • la banca deve tener conto di elementi come: situazione patrimoniale, protesti, procedure esecutive, flussi finanziari e contenziosi in corso.

La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in più pronunce:

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15609/2014: “l’appostazione a sofferenza deve fondarsi su un giudizio sostanziale circa l’incapacità del debitore di adempiere”;
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1931/2017: richiama la necessità di una valutazione oggettiva e ragionevole;
  • Cass. civ., ord. n. 3671/2024: afferma che il mancato aggiornamento della posizione dopo un accordo transattivo è fonte di responsabilità per la banca.

Anche l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha costantemente escluso la legittimità di segnalazioni automatiche in caso di semplice ritardo:

  • ABF, Collegio di Bari, decisione n. 309/2018: afferma che “la segnalazione a sofferenza presuppone uno stato di insolvenza o una difficoltà economica grave, non transitoria”.

Effetti negativi per il debitore

Una segnalazione a sofferenza nella CR:

  • compromette l’accesso al credito presso altri istituti,
  • aggrava la reputazione bancaria,
  • può condurre alla revoca di affidamenti esistenti,
  • incide negativamente sul rating creditizio dell’impresa.

In alcuni casi, può costituire anche danno all’immagine e alla reputazione commerciale, con diritto al risarcimento.

Il contributo della sentenza n. 29252/2024

Nel caso deciso con l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024, la Suprema Corte ha:

  • accertato l’illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata nei confronti della società debitrice da parte della Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A., nonostante il credito fosse contestato per vizi del bene oggetto di leasing;
  • evidenziato che la segnalazione è stata causa diretta della revoca di finanziamenti da parte di altre banche (Unicredit e Banca Popolare di Vicenza), anche a danno del garante;
  • chiarito che il danno derivante da illegittima segnalazione può essere provato per presunzioni, considerando anche la vicinanza temporale tra la segnalazione e le revoche degli affidamenti.

Principi giuridici rafforzati dalla Cassazione

  1. Danno non “in re ipsa”: il danno all’immagine o patrimoniale va provato, ma può emergere anche da elementi indiziari (es. rigetto di una richiesta di finanziamento, peggioramento della reputazione creditizia).
  2. Causalità presuntiva: se vi è un rapporto temporale stretto tra segnalazione e reazione degli istituti di credito (richiesta di rientro, revoca, rigetto prestito), si può presumere il nesso causale.
  3. Responsabilità oggettiva dell’intermediario: segnalare un credito contestato giudizialmente, senza altri indici di insolvenza, è illecito.

Tutele per il soggetto leso

Le vittime di una segnalazione indebita possono difendersi attraverso:

  • reclamo scritto all’istituto segnalante;
  • ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi;
  • azione d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione della segnalazione;
  • azione risarcitoria ordinaria per i danni patrimoniali e all’immagine.

La Cassazione ha ribadito che anche i garanti possono subire conseguenze ingiuste e ottenere tutela, specie se il proprio nominativo viene accostato indebitamente alla debitrice segnalata.

Risulta chiaro ed evidente che l’uso improprio della segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi configura una grave violazione degli obblighi informativi da parte degli intermediari, con pesanti ripercussioni sul soggetto segnalato ed il nuovo orientamento espresso dalla Cassazione n. 29252/2024 rappresenta una importantissima conferma giurisprudenziale in relazione alle tutele dei soggetti “segnalati” illegittimamente, con un focus sulle responsabilità per gli intermediari finanziari, richiedendo valutazioni precise, motivate e proporzionate prima di effettuare una segnalazione così impattante. Le vittime hanno strumenti concreti di tutela, sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, e possono ora contare su un quadro giurisprudenziale ancor più favorevole, anche in merito alla prova del danno.

Autore: Luigi Romano

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