Ieri sera è stata pubblicata una Circolare di Agenzia Entrate (n. 26/E) che chiarisce alcuni aspetti “nebulosi”, per agevolare il lavoro di tutti coloro che si stanno cimentando in questi giorni col nuovo adempimento.
Ricordiamo che, come abbiamo già avuto modo di chiarire in diversi interventi, dal 1° Luglio l’esterometro è andato in soffitta, o meglio ha cambiato veste.
Infatti tutte le fatture “transfrontaliere”, sia in vendita che in acquisto, dovranno essere trasmesse ad Agenzia tramite file “XML” fattura/autofattura elettronica.
Tornando alla Circolare in argomento, viene chiarita una delle questioni che preoccupava di più i contribuenti, relativa al livello di dettaglio della descrizione dei beni e dei servizi oggetto della fattura o autofattura emessa che potesse andar bene al Fisco.
La risposta è stata abbastanza confortante, di fatto una semplificazione, indicando in modo chiaro che:
1) per le operazioni attive (fatture emesse) se non si utilizza lo stesso software usato per generare le fatture elettroniche, per generare il file Xml basterà indicare nel campo 2.2.1.4 la parola «Beni» nel caso di vendita di beni oppure la parola «Servizi» nel caso di prestazioni, o entrambe nel caso si tratti di cessioni e prestazioni, senza indicare altri dettagli;
2) anche per le operazioni passive (acquisti transfrontalieri) vale lo stesso discorso (questa la vera semplificazione) in riferimento agli obblighi di integrazione dei documenti/fatture ricevuti dall’estero.
Naturalmente le fatture emesse verso il cliente estero e/o quelle ricevute dal fornitore estero, contenenti il dettaglio della natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle singole transazioni andranno comunque conservate, con le modalità previste dalla norma, di seguito evidenziate.
Conservazione.
L’Agenzia ci ricorda che i documenti elettronici di integrazione (autofatture) e le fatture elettroniche devono essere conservate a norma.
Considerando che i documenti transitano su SDI ed al Cliente viene inviata una “copia di cortesia” identica nel contenuto, se è stato attivato il servizio di Conservazione, verranno automaticamente conservati a norma di legge.
Lato passivo, invece, vanno comunque conservati in formato analogico (cartaceo) quei documenti che non transitano dal Sistema di Interscambio, come il documento (fattura) ricevuto dal fornitore estero, poi integrato e trasformato in autofattura.
Per ovviare a questo, si potrebbe allegare una scansione o il pdf del documento estero al documento elettronico TD17 – TD18 – TD19, ponendolo, attraverso SdI, automaticamente in conservazione.

