L’Agenzia Entrate, con proprie Faq, chiarisce e riepiloga le condizioni per avere diritto, nei contratti di locazione, alla imposta sostitutiva nota come cedolare secca.

In particolare, viene chiarito che il regime della cedolare secca può essere applicato:

  • dalle persone fisiche;
  • solo per i contratti di locazione che hanno a oggetto immobili ad uso abitativo (di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento);
  • locati per finalità abitative.

Pertanto, la locazione deve riguardare fabbricati censiti nel catasto nella tipologia “abitativa” (categoria catastale A, escluso A10) o per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in tale categoria e l’immobile deve essere locato per finalità abitative, escludendo le locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.

Precisa altresì che:

  • per i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, non è possibile optare per il regime della cedolare secca;
  • restano esclusi anche i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi ma locati per uso ufficio o promiscuo.
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