L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato nel tempo tantissime cartelle, utilizzando PEC non registrate nei pubblici elenchi come INIPEC, IndicePA o ReGIndE.

La diretta conseguenza è la nullità dell’atto.

Vediamo perché.

L’articolo 3 bis della Legge 53/1994 stabilisce che gli atti esattivi, notificati per posta elettronica certificata, devono essere trasmessi unicamente per mezzo di PEC presenti nei pubblici registri.

L’ex Equitalia ha (aveva) pubblicato soltanto la casella protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, inviando le notifiche utilizzando anche altre PEC, diverse da quella ufficiale, presente nei pubblici registri.

Grazie ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 29458 del 10 ottobre 2022) che, se pur in via indiretta, ha ribadito la nullità della notifica telematica effettuata con PEC non registrate, si moltiplicherà la caccia alla notifica con PEC non registrata e, anche se AdeR ha successivamente rimediato a questo errore, registrando tutte le pec nei pubblici registri, le notifiche precedenti alla registrazione potranno essere comunque oggetto di impugnazione.

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