Come già chiarito dalla norma e dalla prassi, in relazione al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud), è previsto che siano agevolabili unicamente gli investimenti in beni nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale) che siano strumentali all’attività dell’impresa.

Il richiamo a un progetto di investimento iniziale va interpretato nel senso che l’investimento imprenditoriale deve avere carattere strutturale, in termini di creazione di una nuova struttura produttiva, ampliamento della capacità esistente, diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, cambiamento fondamentale del processo produttivo. Su queste basi, l’acquisto del solo impianto fotovoltaico non è agevolabile, in quanto tale acquisto è slegato da un complessivo investimento in beni strumentali all’attività.

Passando al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, già la circolare del Mise del 2018 aveva escluso gli impianti fotovoltaici dall’agevolazione, poiché la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell’energia da parte delle macchine del ciclo produttivo, bensì quella di costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento.

Pertanto, con riferimento al Bonus Sud, saranno agevolabili se facenti parte di un progetto di investimento iniziale comprendente anche altri beni, mentre nel secondo caso (Investimenti 4.0) è espressamente esclusa l’agevolazione per tali investimenti.

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