Particolare attenzione da dedicare all’emissione delle fatture contenenti lo sconto in fattura per i bonus edilizi, in quanto la sua assenza può determinare il mancato riconoscimento del credito stesso e di conseguenza la sua incedibilità.

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad interpello del 20 luglio 2022, relativa al bonus facciate (ma applicabile anche agli altri bonus), risponde ad un’impresa che aveva concordato l’incasso dei lavori anche mediante lo sconto in fattura, ma che aveva dimenticato di indicare lo sconto stesso nel documento fiscale emesso a dicembre 2021.

L’Agenzia chiarisce che non è possibile emettere una nota di accredito (seguita da una fattura corretta) per stornare una fattura senza indicazione dello «sconto», anche se il committente ha pagato, sempre nel 2021, solo per il 10% dell’importo con bonifico parlante, nemmeno «pagando le sanzioni per invio tardivo» della fattura in sostituzione (dopo l’emissione della nota credito a storno della precedente), in quanto le condizioni dell’articolo 26 del Decreto IVA non lo prevedono.

Con il particolare meccanismo dello «sconto in fattura», quest’ultimo non può mai ridurre l’imponibile Iva, ma va tolto dall’importo del totale della fattura (a differenza dei classici sconti contrattuali sul prezzo di listino, che si applicano prima del calcolo dell’imponibile Iva).

Deve, poi, essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, come «sconto praticato ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020» o formula equivalente.

Siccome l’impresa non ha «indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata».

E il committente cosa può fare?

In questo caso, potrà solo detrarre nella propria dichiarazione dei redditi un modestissimo 90% dell’importo pagato nel 2021 (pari al 10% della fattura), in presenza di tutti gli altri requisiti previsti.

Per i restanti pagamenti che verranno effettuati nel 2022 (per il 90% della fattura), il contribuente potrà detrarre nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 il 60% del bonus facciate (così come modificato per l’anno in corso) o cedere ad altri soggetti il relativo credito, previa opzione per la cessione del credito.

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