Come accennato in precedenza su questo canale di informazione, il superbonus, l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sisma-bonus e il bonus facciate, a seguito dell’approvazione del Decreto Sostegni-ter, scontano il limite di una sola cessione a partire dal 27 gennaio 2022, con contestuale nullità dei contratti che prevedono più cessioni.

Unica eccezione riguarda i crediti già ceduti prima dell’entrata in vigore del Decreto, che possono essere ceduti altre volte, secondo i vecchi schemi, entro e non oltre il 6 febbraio.

La situazione in cui si trova chi non ha ancora ceduto nulla e stava per farlo, confidando nell’avvio dei lavori dopo la proroga della legge di Bilancio è abbastanza particolare.

Le possibilità concrete per evitare l’esborso (in tutto o in parte) relativo ai lavori sono le seguenti:

1) Sconto in fattura: il contribuente ottiene lo sconto e l’impresa ha la possibilità concreta di cedere il credito a sua volta (prima e unica cessione);

2) Il contribuente cede il bonus direttamente ad un Istituto di Credito che finanzia l’operazione con un “prestito-ponte”, che si azzera (o si riduce, in base alla tipologia di bonus) all’atto della cessione del credito.

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