Per i lavori connessi al Superbonus 110%, si può ritenere corretta l’applicazione dell’Iva al 10% con il limite dei beni di “valore significativo” (quali ad esempio infissi, caldaie, ascensori, montacarichi, ecc.). L’Iva ridotta si applica sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi, gravando l’Iva ordinaria al 22% sulla restante parte del corrispettivo dovuto.