A partire dalle «operazioni effettuate» dallo scorso 1° luglio, gli operatori Iva italiani trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (tranne quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche e quelle, di importo fino a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva, parliamo delle classiche operazioni “estero su estero”) non più trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, prorogato quest’anno al 22 agosto 2022, perché cade di domenica e scatta il differimento dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto, e 31 ottobre), attraverso il cosiddetto «esterometro», ma utilizzando il Sistema di interscambio e inviando allo stesso i relativi singoli file in formato “xml”.

Per assisterla e guidarla in questo nuovo obbligo, peraltro già in vigore da qualche giorno e su cui abbiamo già inviato diverse news ed e-mail, abbiamo redatto un’ulteriore documento che le sarà inviato a mezzo e-mail, nel quale potrà trovare le “istruzioni per l’uso” sulla quasi totalità dei casi che dovrà affrontare.

Per qualsiasi ulteriore dubbio non esiti a contattarci, in quanto le sanzioni per i mancati adempimenti saranno abbastanza pesanti.

Apri la chat
Ti serve assistenza?
Ciao!
Come possiamo aiutarti?