In base al decreto del Ministero dell’Economia, di concerto col Ministero Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre, è possibile l’esclusione dalle gare di appalto in presenza di qualsiasi violazione fiscale (quindi anche per verbali della Guarda di Finanza) non definitiva e non solo per omessi versamenti di imposte dichiarate.

Per scattare tale esclusione, il debito fiscale deve essere almeno pari al 10% del valore dell’appalto e, in ogni caso, ameno pari a 35mila euro.

In caso di impugnazione, l’obbligo di pagamento dovrebbe essere circoscritto soltanto a quanto dovuto in pendenza di giudizio (ad esempio l’importo provvisorio iscritto a ruolo in attesa del giudizio).

L’esclusione non scatta se, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, l’impresa si sia impegnata in modo vincolante a pagare le imposte compresi eventuali interessi o multe, anche con un piano di rateizzazione accordato.

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