La legge di Bilancio 2022 ha abrogato il decreto Antifrodi (art. 1, c. 41, L. 234/2021) e ne ha trasfuso il contenuto con alcune semplificazioni all’interno del nuovo c. 1-ter, art. 121, D.L. 34/2020.
Le semplificazioni in vigore dal 1.01.2022 prevedono che, in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, per bonus diversi dal superbonus e dal bonus facciate, l’obbligo di visto di conformità fiscale e di asseverazione di congruità della spesa non è applicabile agli interventi di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000.
Bonifici precedenti al 12.11.2021 – Per quanto riguarda l’ambito di applicazione temporale delle nuove norme, l’Agenzia ha chiarito che non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e di attestazione della congruità della spesa per coloro che hanno eseguito bonifico e ricevuto fattura prima del 12.11.2021, anche in caso di invio della comunicazione dopo tale data.
Comunicazioni 2022 – Le nuove norme e le relative semplificazioni, quindi, si applicheranno a tutte le comunicazioni inviate a partire dal 1.01.2022, indipendentemente dalla data del bonifico o della fattura.