Il giudice fallimentare può accertare incidentalmente l’eventuale illiceità dei finanziamenti dai quali deriva il credito insinuato al passivo e può farlo anche sulla base di indizi, purché gravi, precisi e concordanti. La cessione del credito, inoltre, non elimina gli eventuali vizi del titolo originario. Con l’ordinanza n. 24754 pubblicata il 25 agosto 2026, la Cassazione interviene nuovamente sul delicato confine tra finanziamento dell’impresa in difficoltà e concessione illecita del credito.
Finanziare un’impresa in difficoltà non è di per sé illecito. Il credito può sostenere una tensione finanziaria temporanea, accompagnare un percorso di risanamento o consentire la prosecuzione di un’attività che presenti ancora concrete prospettive di recupero.
La questione cambia quando viene contestato che il finanziamento sia stato concesso a un’impresa già insolvente in condizioni tali da attribuire all’erogazione una possibile rilevanza illecita. È su questo terreno che interviene la Prima Sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24754/2026.
La vicenda nasce dalla domanda di ammissione al passivo, per 4.396.840,47 euro, presentata dal soggetto divenuto cessionario di crediti originariamente vantati da una banca.
Il giudice delegato aveva respinto la domanda sulla base di una situazione finanziaria fortemente compromessa già diversi anni prima delle erogazioni contestate. Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, la società risultava insolvente almeno dal 2009; dalla Centrale dei Rischi emergevano continui sconfinamenti rispetto agli affidamenti e successive revoche, compresa quella di un’apertura di credito di 2,5 milioni di euro dopo uno sconfinamento protratto per oltre 180 giorni. Anche le altre società del gruppo con le quali la fallita intratteneva sostanzialmente i propri rapporti commerciali versavano in una situazione di palese insolvenza.
I finanziamenti oggetto della controversia erano stati concessi successivamente, tra dicembre 2010 e settembre 2013, mentre ulteriori aperture di credito risalivano al periodo compreso tra marzo 2012 e giugno 2013.
Il Tribunale di Vicenza, decidendo sull’opposizione, aveva tuttavia ammesso il credito in chirografo. A suo giudizio, l’eventuale illiceità della condotta della banca non poteva essere accertata incidentalmente in quel procedimento, anche perché l’istituto che aveva originariamente erogato il credito non era parte del giudizio. Aveva inoltre ritenuto insufficienti gli elementi prodotti dalla curatela in quanto meramente indiziari.
È questa impostazione che la Cassazione censura.
Il giudice deve poter risalire alla genesi del credito
Per la Suprema Corte, l’accertamento incidentale della dedotta illiceità penale della condotta dei funzionari della banca che hanno erogato i finanziamenti è pienamente compatibile con il giudizio di opposizione allo stato passivo e, più in generale, con il procedimento di verifica dei crediti.
Il punto è sostanziale. Il giudice fallimentare non è chiamato in quella sede ad accertare una responsabilità penale con efficacia propria del relativo giudizio, ma deve stabilire se il credito del quale viene richiesta l’ammissione al passivo abbia un valido fondamento.
Se l’eccezione formulata dalla curatela investe la validità dei contratti dai quali quel credito deriva, il giudice non può arrestarsi alla constatazione che la banca originariamente finanziatrice sia estranea al processo. Deve verificare il titolo sul quale si fonda la pretesa del creditore.
Ed è proprio sul modo in cui tale verifica può essere condotta che l’ordinanza assume particolare rilievo.
La Cassazione afferma che giudice delegato e tribunale dispongono dei necessari poteri istruttori e cognitivi per accertare se l’erogazione dei finanziamenti abbia costituito un fatto penalmente illecito e possono giungere a tale accertamento anche sulla base di soli indizi, purché presentino i requisiti della gravità, precisione e concordanza.
La natura indiziaria della prova, quindi, non consente di eludere l’esame. Occorre valutarne concretamente consistenza e convergenza.
È un passaggio particolarmente significativo perché restituisce importanza alla storia finanziaria dell’impresa. Sconfinamenti, revoche degli affidamenti, risultanze della Centrale dei Rischi e condizioni delle società appartenenti al medesimo gruppo, nel caso esaminato dalla Corte, non rappresentano semplicemente fotografie isolate di difficoltà finanziarie: possono concorrere, se valutati complessivamente, alla ricostruzione delle condizioni nelle quali il credito fu concesso.
Dall’illiceità della condotta al diritto alla restituzione
Le conseguenze potenziali dell’accertamento sono rilevanti.
Secondo la Cassazione, il giudice deve verificare se l’erogazione dei finanziamenti abbia costituito un fatto penalmente illecito dal quale possa derivare la nullità dei contratti per violazione di norma imperativa. Deve poi stabilire se la banca, e quindi il successivo cessionario, conservi il diritto alla restituzione oppure se l’erogazione possa integrare anche una prestazione eseguita in offesa al buon costume, con possibile applicazione dell’art. 2035 c.c.
È qui che la pronuncia richiede particolare precisione.
La Cassazione non accerta la nullità dei finanziamenti oggetto della controversia né dichiara irripetibili le somme erogate. Individua gli accertamenti che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere e che dovranno essere effettuati in sede di rinvio.
La distinzione si inserisce coerentemente nella linea interpretativa sviluppata dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione nel corso del 2026. Con l’ordinanza n. 19288 dell’11 giugno 2026, richiamando anche quanto affermato nella precedente ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, la Suprema Corte ha chiarito che l’abusiva concessione del credito non conduce, di per sé, alla nullità del finanziamento. Le conseguenze demolitorie sul contratto vengono ricondotte a situazioni qualificate, nelle quali sia configurabile un reato oppure, anche in sua assenza, un intento funzionale predatorio del finanziatore.
È alla luce di questo percorso interpretativo che va letta anche l’ordinanza n. 24754 del 25 agosto 2026. La pronuncia più recente non introduce un diverso criterio sostanziale, ma interviene sul piano dell’accertamento: quando, nel procedimento di verifica del passivo, vengono prospettati elementi potenzialmente idonei a mettere in discussione la validità del titolo da cui origina il credito, il giudice non può arrestarsi di fronte alla loro natura indiziaria, ma deve valutarli, potendo accertare incidentalmente anche l’eventuale illiceità penale della condotta che ha accompagnato l’erogazione.
La cessione non cancella i vizi originari
Un altro passaggio della decisione interessa direttamente le operazioni di cessione dei crediti.
La società che chiedeva l’ammissione al passivo non aveva infatti erogato i finanziamenti, ma aveva successivamente acquistato il credito. La Cassazione osserva che ciò non impedisce di esaminare quanto avvenuto nella fase originaria del rapporto, perché il credito viene ceduto con gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo.
La cessione non crea quindi un diritto nuovo e immune dalle vicende che interessano il titolo dal quale deriva. Se dall’accertamento dovesse emergere un vizio capace di incidere sull’esistenza o sull’azionabilità del credito, il problema può riflettersi anche sulla posizione del cessionario.
Il principio assume un significato concreto nelle operazioni aventi ad oggetto crediti problematici. La verifica non riguarda necessariamente soltanto ammontare, documentazione e garanzie: in determinate situazioni può diventare rilevante ricostruire anche come il credito si sia formato ed in quale contesto siano avvenute le erogazioni.
Quando i dati finanziari raccontano una storia
È probabilmente questo l’aspetto della pronuncia che merita maggiore attenzione anche nella gestione ordinaria dell’impresa.
Bilanci, Centrale dei Rischi, andamento degli affidamenti, sconfinamenti, esposizioni scadute e informazioni sulle società collegate nascono per finalità diverse. Ma, quando una crisi sfocia nell’insolvenza, quegli stessi dati possono diventare gli elementi attraverso i quali ricostruire a distanza di anni ciò che era conosciuto, o comunque conoscibile, nel momento in cui furono assunte determinate decisioni finanziarie.
L’ordinanza n. 24754/2026 attribuisce particolare rilievo proprio a questa ricostruzione, perché riconosce che essa può fondarsi anche sulla convergenza di elementi indiziari.
Il tema, allora, non è stabilire in astratto se sia lecito finanziare un’impresa in crisi. Lo è, e sarebbe fuorviante leggere la pronuncia in senso contrario. Il problema sorge quando le condizioni dell’impresa e le circostanze dell’erogazione fanno emergere il dubbio che il finanziamento abbia oltrepassato il normale terreno del rischio creditizio fino ad assumere una diversa rilevanza giuridica.
In quel momento diventa essenziale poter ricostruire quale fosse la reale situazione dell’impresa, quali informazioni fossero disponibili e in quale contesto sia maturata la decisione di continuare a concedere credito.
Il Tribunale di Vicenza, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto compiere proprio questa verifica. Non poteva evitarla per l’assenza della banca originaria dal giudizio né per il carattere indiziario degli elementi prodotti dalla curatela.
Per questo la Suprema Corte ha cassato il decreto e rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame.
È soprattutto sotto questo profilo che va colta la portata della decisione, poiché la Corte non introduce alcuna presunzione di illiceità del credito concesso all’impresa insolvente, ma impone di ricostruire la genesi del rapporto ogniqualvolta le circostanze dell’erogazione possano riflettersi sulla validità del titolo e, in ultima analisi, sulla stessa esistenza del diritto fatto valere nel concorso.
E, come chiarisce la Cassazione, quella storia può essere ricostruita anche attraverso le tracce che le condizioni economiche e finanziarie dell’impresa hanno lasciato nel tempo.

