La circolare n. 4/E del 6 luglio 2026 chiarisce come i dati dell’ultimo anno del primo concordato incidono sulla proposta successiva. Chi ha aderito per il 2024-2025 non può integrare componenti positivi al solo scopo di migliorare l’affidabilità fiscale. Il chiarimento impone di distinguere il reddito effettivo utilizzato nella valutazione economica dal reddito fiscalmente concordato.
Il concordato preventivo biennale affronta nel 2026 il suo primo rinnovo effettivo. I contribuenti che avevano aderito per il 2024-2025 possono ricevere una nuova proposta relativa al biennio 2026-2027, purché conservino i requisiti di accesso e non siano interessati da cause di esclusione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026, dedicata agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2025, chiarisce un passaggio importante. Per i contribuenti al rinnovo, i dati del 2025 alimentano la nuova proposta, ma il risultato ISA non può essere migliorato dichiarando ulteriori componenti positivi.
La precisazione può sembrare meramente dichiarativa, ma in realtà incide sia sulla misura della proposta sia sull’eventuale imposizione sostitutiva applicabile al maggior reddito concordato.
Il 2025 svolge due funzioni diverse
La circolare afferma che il reddito effettivo e il valore della produzione netta effettivo del 2025, rettificati secondo gli articoli 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 13/2024, costituiscono la base della valutazione economica dalla quale saranno ricavati gli importi concordabili per il 2026 e il 2027.
Nella stessa valutazione entrano anche i dati comunicati con il modello ISA, le informazioni precalcolate messe a disposizione dall’Agenzia e l’esito dell’indice.
Questo non significa, però, che il reddito effettivo 2025 sostituisca quello concordato ai fini della tassazione del precedente biennio. Per chi aveva aderito al CPB 2024-2025, il reddito e il valore della produzione fiscalmente rilevanti per il 2025 restano quelli stabiliti con la precedente adesione.
I due piani vanno quindi tenuti separati.
Il dato effettivo rettificato serve all’Agenzia per formulare la nuova proposta. Il dato concordato continua invece a regolare la posizione fiscale del 2025. È da questa distinzione che deriva il divieto di inserire maggiori ricavi o compensi soltanto per innalzare il punteggio ISA.
Il punteggio non può essere governato a posteriori
Per il contribuente che rinnova, l’ISA 2025 non è liberamente modificabile mediante un adeguamento volontario. L’Agenzia collega espressamente questa limitazione al fatto che il reddito e il valore della produzione del 2025 sono già stati determinati nell’ambito del primo concordato.
La preclusione riguarda espressamente chi proviene dal CPB 2024-2025. La circolare non la estende, nello stesso passaggio, ai contribuenti che accedono per la prima volta nel 2026. È quindi opportuno evitare generalizzazioni e verificare separatamente le regole applicabili alla prima adesione.
La distinzione è stata evidenziata anche nei commenti professionali successivi alla circolare. Per i contribuenti già concordatari, il risultato ISA su cui poggia la proposta 2026-2027 non può essere migliorato attraverso l’integrazione di maggiori componenti positivi.
L’ISA incide anche sull’imposta sostitutiva
Il risultato ISA non serve soltanto alla costruzione della proposta.
La circolare ricorda che il punteggio rileva anche per l’eventuale regime opzionale previsto dall’articolo 20-bis del decreto CPB. Il contribuente può assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito concordato che supera il reddito effettivo rettificato del periodo precedente.
L’aliquota varia dal 10 al 15 per cento in funzione del livello di affidabilità fiscale. A un punteggio ISA più elevato corrisponde un’aliquota più bassa.
Il divieto di migliorare il punteggio assume così un rilievo economico diretto, in quanro non incide soltanto sul giudizio di affidabilità, ma può riflettersi sul costo fiscale del rinnovo.
Gli acconti dopo il primo biennio
Anche gli acconti incidono sulla scelta. Chi rinnova il CPB senza interruzioni per il 2026-2027 non applica nuovamente le maggiorazioni previste per il primo ingresso nel concordato. Chi invece non rinnova torna alla tassazione ordinaria dal 2026, ma, con il metodo storico, calcola l’acconto sull’imposta dovuta per il 2025, determinata in base al reddito concordato e non a quello effettivamente conseguito. Non è quindi necessario ricostruire l’imposta 2025 sui dati reali ed è possibile utilizzare il metodo previsionale, assumendo l’imposta stimata sul reddito effettivo 2026, con il consueto rischio di sanzioni e interessi in caso di versamento insufficiente.
Prima della convenienza viene la qualità dei dati
La circolare dedica particolare attenzione alla fedeltà dichiarativa. Gli ISA funzionano sulla base delle relazioni tra dati economici e informazioni strutturali fornite dal contribuente. Coerenza, correttezza e completezza sono quindi condizioni essenziali per attribuire un risultato attendibile.
Lo stesso principio vale per il concordato. La proposta viene costruita utilizzando dati dell’Amministrazione, informazioni esterne, elementi dichiarati dal contribuente e risultanze ISA, poiché per essere coerente con la reale capacità contributiva, deve poggiare su dati fedeli alle scritture contabili e alla concreta situazione dell’attività.
Da ciò non discende che qualsiasi inesattezza produca automaticamente la decadenza dal CPB. L’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024 individua fattispecie specifiche, alcune delle quali sono collegate anche a soglie quantitative e sarebbe quindi improprio trasformare il richiamo alla fedeltà dichiarativa in un automatismo sanzionatorio.
Il principio operativo è più semplice. Prima di aderire occorre riconciliare contabilità, dichiarazione dei redditi, modello ISA e dati precalcolati. Le eventuali divergenze devono essere comprese e corrette, non compensate cercando un punteggio più favorevole.
Il rinnovo richiede una valutazione nuova
L’adesione al primo biennio non rende conveniente, di per sé, il rinnovo.
La proposta 2026-2027 deve essere confrontata con le prospettive dell’attività, con la marginalità attesa e con la capacità di sostenere il reddito concordato anche in uno scenario meno favorevole. A questo confronto va aggiunto l’effetto dell’imposta sostitutiva, che dipende anche dal punteggio ISA non modificabile.
La circolare n. 4/E consegna quindi un’indicazione chiara. Per chi rinnova, il 2025 non può essere riscritto allo scopo di ottenere una proposta migliore. Può e deve, invece, essere ricostruito con precisione.
Il punto di partenza non è il voto ISA che si vorrebbe raggiungere, ma la qualità dei dati dai quali quel voto deriva, ed è su questa base che il rinnovo può diventare una scelta consapevole e non una semplice prosecuzione del concordato precedente.
Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti

