La recente ordinanza n. 17809 del 4 giugno 2026 della Corte di Cassazione introduce un principio destinato ad incidere profondamente sul rapporto tra società a ristretta base partecipativa e soci, soprattutto nei casi in cui la società sostenga costi non documentati, non inerenti o fiscalmente indeducibili, dai quali possa derivare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico per i soci.
La vicenda nasce da un accertamento emesso nei confronti di una S.r.l. e dei relativi soci, in relazione a costi ritenuti non documentati, non inerenti o comunque fiscalmente indeducibili. I giudici tributari di merito avevano inizialmente escluso che tali costi potessero automaticamente trasformarsi in utili extracontabili distribuiti ai soci, evidenziando come le somme fossero state comunque effettivamente sostenute dalla società e non rappresentassero quindi ricavi “occulti”.
La Cassazione, però, ribalta completamente questa impostazione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il problema non è tanto verificare se il denaro sia realmente uscito dalle casse sociali, quanto comprendere quale fosse il corretto reddito fiscale della società. Se un costo viene dedotto pur essendo fiscalmente indeducibile, esso altera il risultato imponibile e determina un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. Ed è proprio questo maggior reddito che, nelle società a ristretta base partecipativa, può essere presuntivamente attribuito ai soci.
La pronuncia assume particolare rilevanza perché amplia significativamente l’ambito applicativo della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. Per la Cassazione, infatti, non esiste una differenza sostanziale tra ricavi occultati e costi indeducibili, poiché entrambe le situazioni producono il medesimo effetto finale, ossia un imponibile fiscale inferiore rispetto a quello corretto.
Il fondamento della presunzione viene individuato nella particolare struttura delle società “chiuse”, caratterizzate normalmente da pochi soci, gestione condivisa, controllo reciproco e sostanziale comunanza di interessi. In queste realtà, secondo la giurisprudenza consolidata, il maggior reddito extracontabile si presume distribuito ai soci, salvo prova contraria.
La portata pratica della decisione è molto ampia e rischia di incidere su numerose situazioni che, nella gestione quotidiana delle piccole e medie imprese, vengono spesso considerate meri disallineamenti contabili o fiscali.
Il rischio, infatti, non riguarda più soltanto i casi di fatture inesistenti o ricavi non dichiarati, ma potrebbe “potenzialmente” estendersi anche a tutte quelle situazioni in cui la società sostiene costi privi di adeguata documentazione, non inerenti, non di competenza oppure collegati, direttamente o indirettamente, a utilità personali dei soci o degli amministratori.
Si pensi, ad esempio, a pagamenti effettuati verso soci senza fattura, anticipazioni mai formalizzate, spese personali sostenute dalla società o movimentazioni contabilizzate genericamente come costi. In tali circostanze il rischio non si limita più al recupero fiscale del componente negativo in capo alla società, ma può (potrebbe) estendersi direttamente alla posizione personale del socio mediante contestazione di utili extracontabili presuntivamente distribuiti.
Naturalmente esiste una differenza sostanziale tra il costo “occultato” e quello immediatamente trattato come fiscalmente indeducibile. Se la società, fin dall’origine, contabilizza correttamente il costo, lo rende fiscalmente indeducibile, effettua la variazione in aumento in dichiarazione e versa integralmente le imposte sul maggior imponibile, viene meno uno dei principali presupposti logici valorizzati dalla Cassazione, ossia l’esistenza di un reddito sottratto a tassazione.
In tali ipotesi, infatti, la società non sta comprimendo artificialmente il proprio imponibile fiscale, ma sta semplicemente sterilizzando fiscalmente un componente negativo civilisticamente esistente.
Ciò non elimina, tuttavia, ogni possibile criticità.
Se il pagamento è diretto verso il socio e manca un adeguato titolo giuridico o una coerente rappresentazione patrimoniale dell’operazione, l’Agenzia potrebbe comunque sostenere che quel flusso rappresenti un’utilità personale attribuita al socio stesso, con possibile riqualificazione dell’operazione come distribuzione indiretta di utili, compenso occulto o attribuzione patrimoniale non dichiarata.
La sentenza conferma quindi quanto sia oggi fondamentale, soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa, mantenere una rigorosa coerenza tra rappresentazione contabile, qualificazione fiscale e sostanza economica dell’operazione.
Perché il vero tema non è più soltanto la deducibilità fiscale del costo, ma la capacità di dimostrare la reale natura del flusso finanziario sottostante e la sua effettiva estraneità ad utilità personali dei soci.
Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti

