Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2026, prot. n. 123160/2026, viene definito il quadro dei benefici premiali connessi agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.

L’impianto si muove in continuità con gli anni precedenti, ma con una maggiore chiarezza di fondo. Questo strumento di compliance diventa, sempre più, un indicatore che orienta il rapporto con il Fisco, incidendo su adempimenti, liquidità e intensità dei controlli.

I contribuenti vengono classificati sulla base del livello di affidabilità fiscale, e da questa classificazione derivano conseguenze operative.

Infatti, chi si colloca nelle fasce alte accede a un sistema più fluido, mentre i soggetti con punteggi pari o inferiori a 6 rientrano tra quelli oggetto di specifiche strategie di controllo basate sul rischio di evasione o di non corretta rappresentazione dei dati fiscali, desunto dall’analisi delle incoerenze rispetto ai parametri economici e ai modelli statistici utilizzati per la costruzione degli ISA.

Non è un’impostazione dichiarata in modo esplicito, ma si ricava con evidenza dalla struttura del provvedimento.

Le soglie restano quelle già note, ma assumono un significato più concreto. Il sistema premiale è articolato su soglie di affidabilità differenziate, che si collocano, a seconda del beneficio, tra 8, 8,5 e 9. Il livello più elevato consente l’accesso ai benefici nella misura più ampia, mentre gli altri permettono comunque una premialità, seppur progressivamente ridotta. Viene inoltre confermata la possibilità di valorizzare la media dei punteggi su due annualità, che consente di accedere ad alcuni benefici anche in presenza di un livello di affidabilità complessivo stabile nel tempo, secondo le specifiche soglie previste dal provvedimento.

In materia di compensazioni, i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 9 possono utilizzare in compensazione crediti IVA fino a 70.000 euro annui senza visto di conformità, mentre per le imposte dirette e l’IRAP la soglia è pari a 50.000 euro annui. Tali benefici spettano anche ai contribuenti che raggiungono un punteggio pari a 9 determinato come media semplice dei punteggi ISA relativi a due periodi d’imposta consecutivi.
Per i soggetti con punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8, i limiti risultano ridotti, attestandosi a 50.000 euro annui per l’IVA e a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP. In questo caso, l’accesso ai benefici è riconosciuto anche ai contribuenti che conseguono un punteggio almeno pari a 8 nell’annualità ovvero pari ad almeno 8,5 se determinato come media biennale.
Le soglie operano su base annua e complessiva, dovendo essere verificate con riferimento all’ammontare totale delle compensazioni effettuate nel corso dell’anno.

Analoga impostazione si riscontra per i rimborsi IVA, per i quali è previsto l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia entro soglie coerenti con quelle previste per le compensazioni: fino a 70.000 euro annui per i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 9 e fino a 50.000 euro annui per quelli con punteggio almeno pari a 8.
I benefici spettano anche sulla base della media biennale, secondo le soglie previste dal provvedimento. Il limite è riferito all’importo complessivo richiesto a rimborso nel corso dell’anno e il beneficio incide direttamente sulla tempistica di recupero della liquidità.

Sul piano dei controlli, il provvedimento introduce una articolazione dei benefici strettamente collegata al livello di affidabilità conseguito.
In particolare, l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un punteggio ISA almeno pari a 8,5 nella singola annualità, ovvero pari a 9 se determinato come media dei punteggi relativi a due periodi d’imposta consecutivi.
L’esclusione dalla disciplina delle società non operative, nonché dall’accertamento sintetico del reddito complessivo, richiede un livello di affidabilità pari a 9, sia con riferimento alla singola annualità sia in termini di media biennale.
È inoltre prevista la riduzione di un anno dei termini di accertamento per i contribuenti che conseguono un punteggio ISA almeno pari a 8, limitatamente alla singola annualità.

Per i contribuenti più affidabili è inoltre prevista l’esclusione dall’accertamento sintetico, entro determinate condizioni di scostamento tra reddito dichiarato e accertabile.

Come accennato in precedenza, accanto al criterio “annuale”, il provvedimento consente l’accesso ai benefici anche sulla base della media semplice dei punteggi ISA relativi a due periodi d’imposta consecutivi.
In termini operativi, ciò significa che il contribuente può maturare i requisiti anche in presenza di una traiettoria di affidabilità stabile nel tempo.
Resta tuttavia fermo che le soglie applicabili alla media biennale non coincidono sempre con quelle della singola annualità e devono essere verificate in relazione a ciascun beneficio.

In presenza di redditi misti (impresa e lavoro autonomo), gli ISA devono essere applicati a entrambe le categorie e le soglie di accesso ai benefici devono essere rispettate per ciascun indice. Non è quindi sufficiente un elevato livello di affidabilità su una sola attività, ma è necessario che tutte le attività rilevanti esprimano un livello di affidabilità in linea con le soglie richieste.

Va inoltre considerato che le soglie di esonero operano su base annua e in modo cumulativo, nel senso che i limiti previsti non si applicano alle singole operazioni, ma all’ammontare complessivo delle compensazioni o dei rimborsi effettuati nel corso dell’anno. Una volta raggiunta la soglia, l’eventuale eccedenza non può beneficiare dell’esonero.

Il punteggio ISA assume, quindi, un ruolo sempre più centrale nella gestione fiscale, incidendo su aspetti che vanno ben oltre la compilazione della dichiarazione. Non si tratta soltanto di un indicatore di coerenza, ma di uno strumento che orienta il grado di esposizione del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In questa prospettiva, l’affidabilità fiscale assume sempre più il ruolo di una variabile da gestire, non da subire. La differenza tra un profilo solido e uno disallineato non si esaurisce nei riflessi fiscali, ma può rappresentare anche un indicatore sintetico dello stato di salute dell’attività. Gli ISA, infatti, non sono costruiti su parametri casuali, ma su modelli statistico-economici che incorporano analisi settoriali, dati strutturali e variabili operative, elaborati anche con il contributo delle categorie professionali. Se compilati correttamente, possono offrire una chiave di lettura utile della sostenibilità economica dell’impresa. In questo senso, il punteggio può diventare, per l’imprenditore, anche uno strumento di supporto nella valutazione del funzionamento complessivo della propria struttura.

Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti