Oggi non è una data qualsiasi.
È il primo vero banco di prova operativo per il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.
Dal 5 marzo al 20 aprile 2026 gli operatori sono stati chiamati a completare un’attività che, sulla carta, appare semplice ma che nella realtà operativa si è rivelata tutt’altro che banale, quella di allineare i flussi finanziari (incassi elettronici) con quelli fiscali (corrispettivi trasmessi).
L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è di eliminare disallineamenti tra quanto incassato con POS e quanto certificato con RT, attraverso un collegamento logico che consenta controlli incrociati sempre più puntuali. Non è un adempimento formale, ma un passaggio che incide direttamente sulla coerenza dei dati trasmessi e, di conseguenza, sul rischio di attivazione di controlli e lettere di compliance.
Ed è proprio qui che bisogna fare grande attenzione, non tanto nel “collegare”, ma nel farlo correttamente.
Il primo errore da evitare: pensare che tutti i POS vadano collegati
Non è così. Ed è forse il fraintendimento più diffuso in questi giorni.
L’obbligo di collegamento esiste solo quando vi è un obbligo di certificazione dei corrispettivi. Non è il POS in sé a generare l’adempimento, ma l’uso che se ne fa.
Se l’attività svolta rientra tra quelle esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi – come nel caso delle vendite a distanza – il collegamento non è richiesto, anche se l’incasso avviene tramite strumenti elettronici.
Questo significa, in concreto, che un POS utilizzato esclusivamente per e-commerce non deve essere collegato al registratore telematico. Può comparire nell’elenco dei dispositivi censiti, ma resta fuori dal perimetro dell’obbligo.
Forzare il collegamento “per stare tranquilli” è un errore, non una soluzione.
E-commerce e delivery: il punto non è il mezzo, ma il flusso
Il tema si complica quando si entra nel mondo del delivery e delle piattaforme digitali.
Non basta dire “vendo online” per essere automaticamente fuori dall’obbligo. Occorre capire come si forma e si conclude l’operazione.
Quando il cliente ordina online, paga sulla piattaforma e l’esercente riceve successivamente un accredito (tipico caso di Just Eat, Deliveroo, Glovo, Uber Eats), il modello può rientrare nel commercio elettronico indiretto. In questo scenario, le operazioni sono esonerate dall’obbligo di certificazione tramite scontrino o RT.
Occorre però prestare particolare attenzione, in quanto le operazioni di “delivery” possono assumere inquadramenti fiscali differenti.
Ad esempio, se il pagamento avviene direttamente presso l’esercente o il flusso (del pagamento) non è interamente gestito online tramite la piattaforma, si rientra nella disciplina ordinaria dei corrispettivi, con conseguente obbligo di certificazione e, quindi, di collegamento POS–RT.
La scelta di usare comunque il registratore telematico
C’è poi un ulteriore elemento che molti stanno sottovalutando.
Anche nelle attività esonerate, è possibile scegliere volontariamente di utilizzare il registratore telematico per esigenze organizzative o di controllo interno. È una facoltà legittima, ma non neutra.
Nel momento in cui si decide di far transitare quelle operazioni nel sistema dei corrispettivi, si entra – di fatto – nel perimetro della disciplina. E a quel punto la coerenza tra incassi e certificazione diventa imprescindibile.
Il vero rischio è causato dai disallineamenti
Il cuore della normativa non è il collegamento in quanto tale, ma la coerenza dei dati, in quanto l’Agenzia incrocia il transato, comunicato dagli operatori finanziari, con i corrispettivi trasmessi dagli RT e ogni scostamento può generare anomalie.
È qui che nascono le lettere di compliance e, nei casi più gravi, le contestazioni. Non tanto perché un POS non è stato collegato, ma perché i numeri non tornano.
Per questo diventa fondamentale una gestione attenta in fase di incasso e una corretta qualificazione delle operazioni.
Un passaggio operativo spesso sottovalutato
La procedura non richiede solo di collegare, ma prima ancora di verificare.
L’Agenzia mette a disposizione un elenco dei POS attivi (anche virtuali) sulla base dei dati comunicati dagli acquirer. Ma quell’elenco non è “verità assoluta”, in quanto va riconciliato con i contratti e con l’effettivo utilizzo.
La procedura non si esaurisce in una mera conferma dei dati proposti dal sistema, ma richiede una preventiva attività di ricognizione e verifica. La presenza o l’assenza di un POS negli elenchi messi a disposizione dall’Agenzia non è di per sé determinante, dovendo l’operatore valutare l’effettivo utilizzo dello strumento e, se del caso, procedere alle opportune integrazioni o esclusioni.
In conclusione, la scadenza odierna non rappresenta soltanto il termine del primo adempimento operativo, ma segna l’avvio di una nuova fase di controllo fondata sulla coerenza tra incassi elettronici e corrispettivi certificati. È su questo equilibrio che si misurerà, nei prossimi mesi, la corretta gestione degli operatori.
Collegamenti effettuati in modo poco attento, senza una reale distinzione tra operazioni soggette ed esonerate, vendite a distanza, delivery qualificabile come commercio elettronico indiretto e utilizzi promiscui, possono generare disallineamenti e conseguenti comunicazioni di compliance, oltre a profili sanzionatori abbastanza rilevanti. Al contrario, un’analisi preventiva dei flussi e delle modalità di incasso consente di costruire una posizione coerente e difendibile.
In sostanza, più che collegare tutto, bisogna collegare bene. Purtroppo il Fisco guarda i numeri, non le buone intenzioni.
Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti

