Con la Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 il bonus assunzioni nella ZES unica Mezzogiorno entra finalmente nella fase pienamente operativa. L’Istituto ha chiarito in modo sistematico requisiti, condizioni di spettanza, limiti di cumulabilità e modalità di recupero contributivo, rendendo concretamente fruibile una misura attesa da mesi. Si tratta di un incentivo interessante sul piano economico, ma selettivo, soggetto a condizioni stringenti e a controlli anche successivi, per cui una corretta lettura tecnica diventa determinante.

Il bonus nasce nell’ambito delle politiche di coesione per sostenere l’occupazione stabile nelle aree del Mezzogiorno. L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite di 650 euro mensili per lavoratore e per una durata massima di 24 mesi, senza penalizzazioni sulla posizione pensionistica del dipendente.

Un punto essenziale riguarda il perimetro temporale, in quanto il bonus si applica esclusivamente ad assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Non è quindi uno strumento per programmare nuove assunzioni, ma per valorizzare decisioni occupazionali già assunte. Possono accedere i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli, mentre restano esclusi pubblica amministrazione e lavoro domestico. Il vero filtro è però dimensionale, poiché nel mese relativo alle assunzioni incentivate l’impresa non doveva superare i 10 dipendenti, calcolati al netto delle nuove assunzioni agevolate, e le variazioni successive dell’organico non incidono sul diritto. La misura risulta quindi naturalmente orientata a micro e piccole imprese.

L’agevolazione scatta in caso di assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con almeno 35 anni di età e in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi ed è possibile anche subentrare nel beneficio residuo se un precedente datore ne ha fruito solo in parte.

Il bonus spetta, naturalmente, per attività svolte nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno, mentre Marche e Umbria rientrano solo per assunzioni dal 20 novembre 2025.

Il profilo più delicato è quello legato alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’impresa deve realizzare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, verificato ex post sulla forza lavoro effettiva (ULA) e riferito all’intera organizzazione aziendale. In assenza di incremento, l’incentivo può essere revocato con recupero delle somme. La circolare richiama inoltre il rispetto delle condizioni generali sugli incentivi all’occupazione (ad esempio DURC e sicurezza nei luoghi di lavoro) e specifici vincoli in materia di licenziamenti, la cui violazione può incidere sulla spettanza del beneficio.

L’accesso avviene tramite domanda sul Portale delle Agevolazioni INPS, con verifiche su requisiti, capienza delle risorse e registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Sul piano operativo, la gestione si concentra nel 2026, consentendo il recupero delle agevovlazioni da settembre 2024 a gennaio 2026 esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026, rendendo le tempistiche un fattore decisivo. L’esonero, infine, non è cumulabile con altri sgravi contributivi sulle stesse aliquote.

In definitiva, il bonus assunzioni ZES è una misura che guarda più al passato che al futuro. Non orienta nuove scelte occupazionali, ma consente (a precise condizioni) di valorizzare assunzioni già effettuate. Premia, in sostanza, chi ha già investito (a prescindere dalla certezza del contributo) in occupazione stabile nelle aree ZES.

 

Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti