Con la Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES Unica, affiancato dalla misura analoga prevista per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), assume una dimensione pienamente strutturale e pluriennale, superando la logica dell’intervento annuale e collocandosi nell’alveo delle politiche industriali di medio periodo.

La proroga al triennio 2026-2028 non si limita a estendere la durata dell’agevolazione, ma ne consolida l’impianto, chiarendo limiti finanziari, calendario degli adempimenti e condizioni di accesso. Elementi che consentono alle imprese di pianificare gli investimenti con maggiore consapevolezza, a condizione di comprenderne correttamente il funzionamento.

La portata economica della misura: ZES Unica e ZLS a confronto

Un primo elemento distintivo riguarda la dimensione delle risorse stanziate, significativamente diversa tra le due misure.

Per la ZES Unica, destinata alle aree del Mezzogiorno, la Legge di Bilancio 2026 prevede limiti di spesa complessivi pari a:

  • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
  • 1 miliardo di euro per il 2027;
  • 750 milioni di euro per il 2028.

Per le ZLS, il plafond è invece più contenuto ed è fissato in:

  • 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

La diversa dimensione dei plafond incide direttamente sulla percentuale di credito effettivamente fruibile, che dipenderà dal meccanismo di riparto applicato dall’Agenzia delle Entrate.

Investimenti agevolabili e periodo di riferimento

Sotto il profilo oggettivo, ZES Unica e ZLS presentano una disciplina in larga parte allineata.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 e destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ammesse, inclusi:

  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • beni acquisiti anche tramite leasing;
  • terreni e immobili strumentali funzionali all’attività produttiva.

Il funzionamento del credito: plafond e meccanismo di riparto

Il credito d’imposta ZES (e ZLS) non riconosce una percentuale fissa e automatica a ciascun beneficiario.
L’agevolazione opera attraverso un meccanismo di riparto, in base al quale:

  • le imprese comunicano gli investimenti agevolabili;
  • l’Agenzia delle Entrate determina, sulla base delle richieste complessive e delle risorse disponibili, una percentuale di utilizzo;
  • tale percentuale si applica al credito teoricamente spettante, e non direttamente al costo dell’investimento.

Questo aspetto è centrale per una corretta valutazione della convenienza dell’agevolazione e per evitare aspettative non coerenti con l’impianto normativo.

Le scadenze operative fissate dalla legge

La Legge di Bilancio 2026 stabilisce date puntuali, valide sia per ZES Unica sia per ZLS.

Per ciascun anno agevolato sono previste due fasi obbligatorie:

  1. Comunicazione delle spese possibile dal 31 marzo al 30 maggio dell’anno di riferimento, indicando:
    • le spese sostenute a partire dal 1° gennaio;
    • le spese che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre.
  2. Comunicazione integrativa o rendicontazione dal 3 gennaio al 17 gennaio dell’anno successivo, per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti.

La mancata presentazione anche di una sola delle comunicazioni comporta la decadenza dal beneficio.
I modelli e le specifiche tecniche di invio saranno approvati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in continuità con le precedenti edizioni della misura.

Requisiti e limiti di accesso

Il progetto di investimento deve avere un costo complessivo almeno pari a 200.000 euro.
I progetti di importo inferiore restano esclusi dall’agevolazione, anche se riguardano beni che, singolarmente considerati, sarebbero astrattamente ammissibili.

La normativa stabilisce che il valore di terreni e fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Un chiarimento rilevante è giunto con la Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 183/2025, che ha precisato come tale limite non operi in senso stretto, ma come limite massimo della quota agevolabile in relazione al progetto d’investimento complessivo.

In base a questo orientamento:

  • l’immobile non è escluso automaticamente se il suo valore supera quello dei beni mobili strumentali;
  • è agevolabile la quota di investimento immobiliare che non eccede il valore dei beni mobili;
  • la parte eccedente resta semplicemente non agevolata;
  • l’agevolazione non spetta solo nei casi di investimento esclusivamente immobiliare.

Questo chiarimento consente oggi di superare approcci eccessivamente prudenziali adottati in passato, che portavano a escludere integralmente la componente immobiliare anche in presenza di progetti produttivi strutturati.

Per comprendere meglio la portata del chiarimento di prassi, facciamo qualche esempio:

Investimento bilanciato

– Macchinari/Impianti/attrezzature: 300.000 euro

– Fabbricato: 300.000 euro

L’intero investimento risulta agevolabile (600.000 euro).

Immobile prevalente

– Macchinari/Impianti/attrezzature: 250.000 euro

– Fabbricato: 700.000 euro

Investimento agevolato solo per 500.000 euro (250.000 beni mobili + 250.000 quota immobiliare).

Solo immobile

Fabbricato: 400.000 euro

Macchinari/Impianti/attrezzature: 0 euro

Investimento non agevolabile.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta ZES non è cumulabile in modo automatico con altre agevolazioni.
Il cumulo è ammesso nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea, evitando qualsiasi sovrapposizione di benefici sugli stessi costi agevolati.

ZES e ZLS: discipline affini ma non sovrapponibili

Pur condividendo calendario e struttura procedurale, ZES Unica e ZLS restano giuridicamente distinte, con basi normative e limiti finanziari differenti. È pertanto essenziale evitare assimilazioni automatiche, soprattutto in tema di intensità dell’aiuto e di probabilità di accesso al beneficio.

In definitiva, la proroga al 2028 rende la ZES (e, in misura più contenuta, la ZLS) uno strumento su cui costruire piani di investimento strutturati, superando l’incertezza delle proroghe annuali.
Al tempo stesso, il funzionamento per plafond e riparto impone alle imprese un approccio consapevole, basato su un’attenta programmazione degli investimenti, sul rispetto rigoroso delle scadenze e su una valutazione realistica del beneficio atteso.

Nel prossimo appuntamento ci soffermeremo sulle novità relative agli incentivi per il lavoro dipendente, con un’analisi delle misure previste a sostegno dell’occupazione, dei premi di risultato e del welfare aziendale, valutandone l’impatto concreto per imprese e lavoratori.

Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti