Nel dibattito seguito all’approvazione del decreto “Milleproroghe”, uno dei temi che ha generato maggiore incertezza riguarda l’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali. L’attenzione si è concentrata su una presunta proroga generalizzata che, tuttavia, alla luce di una lettura coordinata con la bozza del testo in circolazione, presenta profili interpretativi non univoci.

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 151 dell’11 dicembre 2025 utilizza una formulazione ampia, affermando testualmente: «Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione». Una lettura isolata del comunicato potrebbe indurre a ritenere che la proroga abbia portata generale, estesa all’intero universo delle piccole e microimprese, con una semplice menzione esemplificativa di alcuni settori.

Quando però si passa dal piano comunicativo a quello giuridico-normativo, il quadro si articola in modo più complesso.

Dall’analisi della bozza del decreto-legge Milleproroghe emerge infatti che il legislatore ha operato attraverso proroghe settoriali distinte, collocate in articoli diversi del provvedimento. In particolare, l’articolato prevede:

  • una proroga dell’obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2026 (articolo 14);
  • una proroga per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico-ricettive, anch’essa fino al 31 dicembre 2026 (articolo 15).

Nel testo normativo, invece, non compare una disposizione esplicita e generalizzata che rinvii l’obbligo per tutte le piccole e microimprese al 31 marzo 2026. Né si rinvengono formule di chiusura o clausole di carattere estensivo che consentano, allo stato, di attribuire alla proroga una portata orizzontale.

Si crea così una evidente tensione interpretativa tra il comunicato del Governo – che sembra evocare un rinvio di carattere generale, almeno temporaneo – e la tecnica legislativa adottata nella bozza del decreto, che procede invece per interventi selettivi e settoriali, con termini peraltro più lunghi (31 dicembre 2026) rispetto a quello indicato nel comunicato (31 marzo 2026).

È ragionevole, a parere di chi scrive, ritenere che l’intento politico del Governo sia stato quello di alleggerire l’impatto immediato dell’obbligo assicurativo sulle micro e piccole imprese, concedendo un differimento generalizzato di breve periodo (31 marzo 2026). Tuttavia, l’intento, se non tradotto in una norma chiara e unitaria, resta confinato sul piano comunicativo e non produce effetti giuridici certi.

In materia di obblighi assicurativi – con ricadute potenzialmente rilevanti anche sull’accesso a contributi pubblici, ristori e future agevolazioni – ciò che rileva non è il comunicato stampa, ma l’articolato del decreto-legge e, successivamente, il testo risultante dalla sua conversione in legge.

Il punto, dunque, non è se la proroga esista, ma per chi ed entro quali termini. E allo stato attuale dei documenti normativi, l’assetto che emerge è frammentato e selettivo: proroghe settoriali espresse (pesca, acquacoltura, turismo, somministrazione) e assenza di una proroga generalizzata formalmente codificata per tutte le micro e piccole imprese.

Una distinzione che professionisti e imprese farebbero bene a tenere ben presente, evitando letture eccessivamente rassicuranti che, se non supportate dal dato normativo, rischiano di tradursi in scelte operative errate. Un chiarimento definitivo appare auspicabile, anche per evitare incertezze applicative e le consuete corse di fine anno.

Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti